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Riferimenti normativi: Art.2 D.Lgs.n.546/1992
Focus: Nel caso in cui sorgano contestazioni in merito al pagamento del ticket sanitario quale sarà il giudice competente a conoscere e dirimere eventuali contenziosi in materia?
Principi generali: Il ticket sanitario fu introdotto nel nostro ordinamento, dal D.L. n. 382/1989, con la denominazione di "partecipazione alla spesa" da parte degli assistiti per accedere ai servizi del sistema sanitario nazionale (visite specialistiche, prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, ecc.). Il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni dal ticket è stato poi rivisitato con il D.Lgs. n.124/1998, al fine di garantire la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei propri assistiti senza distinzioni individuali o sociali. Il mancato pagamento del ticket dovuto può generare un'azione di riscossione dei ticket evasi attraverso la notifica da parte delle Asl di un avviso bonario prodromico di successivi e conseguenti atti aventi una differente natura formale.
A fronte di tali atti per individuare il giudice competente a dirimere le relative controversie si deve tener conto della natura giuridica del ticket. Secondo quanto affermato dalla dottrina prevalente il ticket sanitario rientra tra le entrate tributarie del sistema di bilancio degli enti territoriali. Rientra, in particolare, tra le entrate proprie delle aziende del Servizio sanitario nazionale e riveste la forma di tassa imposta al beneficiario del servizio (Consiglio di Stato, sentenza n.4924/2016). Tutti gli atti adottati da un ente impositore che portino a conoscenza dello stesso una ben individuata pretesa tributaria, per il principio di tutela del contribuente (art. 24 e 53 della Costituzione), sono impugnabili davanti al giudice tributario. In tal senso l'art.12, comma 2, della L. n.448/2001, sostitutivo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, ha stabilito l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale". Ciò è stato confermato anche dalla giurisprudenza di merito, e, in particolare, dalla recente sentenza n.7639/10 del 25/10/2021 della Commissione tributaria regionale per la Campania.
Dinanzi a quest'ultima era stata impugnata una sentenza della commissione tributaria provinciale che aveva rigettato il ricorso dichiarando "il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario". Nel caso di specie, in particolare era stato impugnato, ex art.2 del D.Lgs. n.546/92, un avviso di pagamento notificato al contribuente dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione per il recupero del ticket dovuto, per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'ASL Napoli 3 sud, Distretto Sanitario n. 52. Il giudice di prime cure aveva declinato la propria competenza ritenendo che per il caso in esame sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. A fronte di ciò la Commissione tributaria regionale ha osservato che, essendo oggetto del giudizio il pagamento del ticket, ossia la quota - a carico del privato - di partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la giurisprudenza riconosce la natura di tassa al ticket sanitario in maniera chiara ed inequivocabile. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte indicando la giurisdizione del Giudice tributario per le controversie inerenti l'obbligazione tributaria (Cass., Sezioni Unite, Ord. n.123 del 9 gennaio 2007). Alla stessa stregua si è espressa anche la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 238/2009 ha affermato che "ci troviamo di fronte ad un'obbligazione tributaria tutte le volte che la prestazione è doverosa, non sussiste un rapporto sinallagmatico ed è collegata ad una spesa pubblica in relazione ad un presupposto economicamente rilevante". Anche la giurisprudenza di merito è orientata nel senso della natura di tassa del ticket sanitario ( C.T.P. di Napoli, sent. n. 10028/33/2018; C.T.P. di Napoli, sent. n. 3673/35/2020; C.T.P. di Reggio Emilia, sent. n. 235/02/2020). La natura di tributo dei ticket sanitari si rileva, inoltre, dal fatto che "non sono considerate attività commerciali ... le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale" (art. 4, c. 5, del D.P.R. n. 633/1972, in materia di iva, e art. 55 del D.P.R. n. 917/1986 in materia di redditi di impresa). Alla luce di ciò, i giudici di seconde cure hanno ritenuto che la controversia rientrasse nella previsione di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546/92, con conseguente giurisdizione delle Commissioni Tributarie e, di conseguenza, ex art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 546/92, ha rimesso la causa alla Commissione provinciale che aveva emesso la sentenza impugnata.
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.