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Ritiro patente automatico ex art. 120, comma 1, c.d.s.: illegittimo senza verifiche da parte della P.A.

Ritiro patente automatico ex art.  120, comma 1, c.d.s.: illegittimo senza verifiche da parte della P.A.

È illegittimo il provvedimento di ritiro della patente di guida disposto in via automatica sulla base del solo presupposto dell'esistenza di una delle cause ostative di cui al comma 1 dell' art. 120 codice della strada, così come risultanti dal collegamento per via telematica tra i sistemi informativi degli uffici del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti." (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 10 giugno 2019, n. 7516). L'amministrazione dei trasporti deve infatti verificare anzitutto se eventuali sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti, contemplati all'art. 120, comma 1, codice della strada, siano state emesse o meno, e divenute irrevocabili, non oltre i tre anni antecedenti al provvedimento di diniego o revoca della patente in corso di adozione.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con sentenza n. 12556 del 6 dicembre 2021.

Ma analizziamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione di Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la revoca del titolo abilitativo alla guida. È accaduto che, parte ricorrente, dopo aver superato l'esame teorico e conseguito il foglio rosa, ha chiesto di poter effettuare l'esame di guida per il rilascio della patente cat. B per il tramite di un'autoscuola.

Superato con esito positivo l'esame di giuda, al ricorrente è stata rilasciata la relativa patente categoria B. Successivamente è stato convocato dall'autoscuola ed è stato invitato a recarsi presso la Motorizzazione civile per comunicazioni che lo riguardavano. Qui gli è stato consegnato il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida. Nonostante le richieste di chiarimenti, al ricorrente non è stata fornita alcuna informazione in merito alla circostanza ostativa posta a base del provvedimento de quo.

Il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria adita.

La decisione del Tar

L'amministrazione ha prodotto, a seguito di ottemperanza di ordinanza cautelare, il certificato selettivo del Casellario giudiziale da cui risulta a carico del ricorrente una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.), divenuta irrevocabile, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 5 d.P.R. 9/10/1990 n. 309. Secondo l'amministrazione, tale circostanza fonderebbe il provvedimento di diniego in questione. A dir del ricorrente, detto provvedimento è illegittimo, essendo decorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione e di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Ad avviso dei Giudici amministrativi, le doglianze del ricorrente sono fondate.

Ma vediamo le motivazioni.

Innanzitutto, occorre far rilevare che l'art. 120 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), stabilisce che: 

  • non possono conseguire la patente di guida le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990 "fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi" (art. 120 comma 1). Se  dette condizioni soggettive intervengono in data successiva al rilascio il prefetto provvede alla revoca della patente di guida (art. 120 comma 2);
  • la revoca non può esser disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Chiarito questo, nel caso di specie, dalle risultanze documentali è emerso che il provvedimento di revoca impugnato è stato adottato dal Ministero resistente successivamente (di più di due anni) al decorso dei tre anni dalla pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) e dal suo passaggio in giudicato. Ne consegue che in forza del predetto art. 120, co. 2, d.lgs. n. 285/1992 non avrebbe dovuto essere adottato alcun provvedimento di revoca o di diniego di rilascio della patente di guida nei confronti del ricorrente. E ciò a maggior ragione ove si consideri che qualora emergano motivi ostativi al rilascio della patente risultanti dal collegamento telematico tra gli uffici competenti del Ministero di trasporti e quelli del Ministero degli interni, il ritiro della patente è illegittimo se effettuato in via automatica sulla base del solo presupposto dell'esistenza di una delle cause ostative di cui al comma 1 dell' art. 120 Cod. Strada (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 10 giugno 2019, n. 7516). In queste ipotesi, infatti, l'amministrazione dei trasporti deve [...] verificare anzitutto se eventuali sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti, contemplati all'art. 120, co.1, del codice della strada, siano state emesse o meno, e divenute irrevocabili, non oltre i tre anni antecedenti al provvedimento di diniego o revoca della patente in corso di adozione.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha annullato il provvedimento impugnato. 

 

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