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Riproduzione di una foto: è possibile se non c´è consegna del negativo o di altro mezzo di riproduzione?

Scritto da Avv. Rosalba Sblendorio
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26949 del 14 novembre 2017, ha stabilito che la riproduzione di una foto è consentita anche se non vi è stata cessione del negativo o di altro mezzo di riproduzione.
In particolare, nel caso di specie, il ricorrente (un fotografo) sosteneva che, avendo consegnato solo la stampa di una sua foto ad un Editoriale, doveva presumersi l´esistenza di un patto di pubblicazione unica della foto medesima. Pertanto, tutte le pubblicazioni di tale foto, successive alla prima, da parte dell´Editoriale, a dir del fotografo, erano da ritenersi illegittime.
Di diverso avviso sono i giudici di legittimità, a parere dei quali, l´esistenza del patto di pubblicazione unica di una foto deve essere concretamente provata e non può essere presunta dal fatto che non sia stato consegnato il negativo o altro mezzo di riproduzione della foto, come lamentato dal ricorrente.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l´art. 89, L. n. 631 del 1941 (Legge autore) che regola la materia, stabilisce chiaramente che la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti spettanti all´autore cedente e quindi anche quella di diffusione della foto medesima; tuttavia questa norma non disciplina "affatto il caso opposto, ossia quello nel quale l´autore delle fotografie abbia trattenuto il negativo (o l´analogo mezzo di riproduzione) limitandosi a cedere all´editore una copia stampata di esso". Con l´ovvia conseguenza che, in tal caso, ove non venga dimostrato in modo concreto un patto contrario (ossia il patto di unica pubblicazione), il diritto di riproduzione della foto deve ritenersi legittimo.
In virtù di tali considerazioni, pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal ricorrente.
Rosalba Sblendorio, autrice di questo articolo, si è laureata presso l´Università degli Studi di Bari nell´anno 2001 e ha conseguito l´abilitazione alla professione di avvocato nell´anno 2004. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari. Ha già pubblicato su questo sito i seguenti articoli: "Associazione pesca sportiva, SC chiarisce quando ha legittimazione attiva in giudizi a tutela ambiente" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Associazione-di-pesca-sportiva-il-no-della-Cassazione-alla-legittimazione-attiva-nei-giudizi.htm ; Utilizzazione abusiva acqua pubblica: l´illecito resta anche se è pendente il procedimento di sanatoria" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Utilizzazione-abusiva-acqua-pubblica-l-illecito-resta-anche-se-e-pendente-il-procedimento-di-1.htm

 

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