L´Amministrazione scolastica e il personale della scuola non sono tenuti a risarcire i danni subiti dall´alunno a seguito dell´incidente avvenuto durante l´orario scolastico, se in giudizio non si raggiunge la piena prova del nesso causale tra la patologia lamentata e l´infortunio subito. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 27573, depositata ieri.
La vicenda
La controversia trae origine da uno sfortunato episodio che ha coinvolto un ragazzo, il quale si era infortunato durante l´orario scolastico. In particolare, l´alunno era caduto al suolo e, in seguito a tale incidente, gli era stata diagnosticata, un paio di mesi più tardi, una epifisiolisi all´anca destra. Successivamente, la madre del ragazzo, in qualità di legale rappresentate del figlio minore, agiva in giudizio nei confronti del Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca, nonché degli insegnanti e assistenti presenti in occasione della caduta, per ottenere il risarcimento del danno alla salute occorso al figlio in conseguenza dell´incidente avvenuto in orario scolastico.
La decisione
I giudici di merito, tuttavia, si mostravano in disaccordo con la mamma dell´alunno, la quale non aveva sufficientemente e adeguatamente provato il nesso di causalità tra l´evento e il danno, ovvero tra la caduta del ragazzo e la patologia diagnosticatagli. E lo stesso fa la Cassazione, che dichiarando inammissibile il ricorso presentato dal genitore, conferma la bontà della decisione dei giudici di merito che, in applicazione delle regole di distribuzione degli oneri probatori, avevano ritenuto insussistente il nesso causale tra l´incidente e il danno lamentato. In sostanza, conclude la Corte, la madre dell´alunno non è riuscita a provare in giudizio, neanche con l´ausilio della consulenza tecnica, che effettivamente l´epifisiolisi all´anca di cui soffriva il figlio fosse riconducibile alla caduta a scuola. E l´insussistenza del nesso causale, poi, rende irrilevante la questione della riconducibilità dell´incidente occorso al ragazzo alla responsabilità del personale della scuola.
Fonte:
di Andrea Alberto Moramarco pubblicato su Sole 24 ore scuola 22/11/2
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