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Riesame e termine perentorio

CASS15

Con la decisione in commento, depositata lo scorso 19 settembre 2019, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38682, ha ribadito la differenza tra il procedimento di riesame avverso le misure cautelari personali (che applicano per la prima volta una misura coercitiva) previsto dall'art. 309 c.p.p. e quello avverso le misure cautelari reali, descritto dall'art. 324 c.p.p.

Nel caso di specie, il difensore dell'indagata aveva proposto riesame avverso un provvedimento di sequestro probatorio di un'autovettura.

In particolare aveva dedotto la violazione dell'art. 324 co. 7 c.p.p. rispetto al termine di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria procedente al Tribunale del Riesame, ovvero il termine previsto dal co. 3 del medesimo articolo. 

Da ciò sarebbe derivata la perdita di efficacia della misura.

Il co. 7 della disposizione che la difesa assumeva violata infatti dispone che "Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disp osta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale."

Tali disposizioni, dettate in materia di misure cautelari personali, prevedono termini posti a pena di decadenza dell'efficacia della misura anche per la trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria procedente al Tribunale del Riesame (co. 5 art. 309). 

La Corte osserva tuttavia come, sebbene l'art. 324 co. 7 richiami l'art. 309 co. 10 c.p.p. - che sanziona con la perdita di efficacia della misura la violazione del termine perentorio di cui al co. 5 - essa non trovi applicazione con riguardo al riesame avverso le misure cautelari reali.

Per esse, infatti, è dettata una diversa disciplina che non prevede termini perentori descritta all'art. 324 co. 3 che dispone "La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame".

Ne consegue che, anche nel caso in cui vi sia un ritardo nella trasmissione degli atti, la misura cautelare non perde la sua efficacia.

Il ricorso viene peraltro dichiarato inammissibile, poiché tale doglianza, non era stata proposta già di fronte al Tribunale del riesame. 

 

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