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Ordinanza assegnazione somme, esecuzione contro P.A.: no a formula esecutiva in forma generica

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Per l'esecuzione di un'ordinanza di assegnazione somme nei confronti della pubblica amministrazione, occorre che detto provvedimento riporti la formula esecutiva ("Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti") prevista dall'art. 475, comma 2, c.p.c., con l'indicazione in calce della persona alla quale è stata spedita in forma esecutiva. Tale formalità, per questo tipo di provvedimento, è richiesta dall'art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, norma speciale di contabilità pubblica. Non è possibile, infatti, l'apposizione di una formula esecutiva in forma generica, senza indicazione di alcun nominativo.

Questo è quanto ha ribadito il Tar Campania con sentenza n. 1043 del 21 agosto 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente ha ottenuto in suo favore un'ordinanza di assegnazione somme; somme, queste, dovute dagli enti comunali. A fronte del perdurante inadempimento di uno degli enti locali condannati, il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, chiedendo al Tar «di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'integrale esecuzione dell'ordinanza in esame, con condanna dell'intimata amministrazione al pagamento in suo favore della somma dovuta nonché delle spese del giudizio». 

L'autorità giudiziaria adita ha ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto il provvedimento in questione riporta, in calce, una formula esecutiva mancante dell'indicazione della persona alla quale è stata spedita, così come invece richiesto dall'art. 475 c.p.c..

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dal Tar.

La decisione del Tar

Innanzitutto, occorre richiamare la disciplina della spedizione in forma esecutiva dettata dall'art. 475 c.p.c. In forza di tale disposizione i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria o gli atti ricevuti da un pubblico ufficiale, perché possano valere come titolo per l'esecuzione forzata, occorre che siano muniti di formula esecutiva. La spedizione in forma esecutiva può farsi solo alla parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o compiuto l'atto, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita. «La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge " e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".

Orbene, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, norma speciale di contabilità pubblica, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che condannano le pubbliche amministrazioni al pagamento di somme di denaro è necessaria l'apposizione della predetta formula esecutiva (TAR Campania, Napoli, n. 1440 del 2019; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 479 del 2020)». 

E ciò in considerazione del fatto che la formula in questione non è solo un formalismo fine a se stesso, ma assolve a una serie di funzioni. Infatti, essa:

  • consente il controllo sulla perfezione formale del titolo;
  • fa rilevare l'idoneità dell'atto a sostenere l'azione esecutiva;
  • postula «l'accertamento che non sia stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività o che il provvedimento non sia stato revocato, annullato o cassato»;
  • consente di individuare la parte che ha diritto a mettere in esecuzione il titolo;
  • «consente il controllo del numero delle copie del titolo esecutivo in circolazione, giacché l'art. 476 c.p.c., dispone che non può spedirsi "senza giusto motivo" più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte». E ciò al fine di garantire all'autorità giudiziaria il controllo sull'esercizio della facoltà di cumulo dei mezzi di espropriazione (art. 483 cod. proc. civ.)" (Cassazione civile, sez. III, n. 3967 del 12/02/2019).

Alla luce delle funzioni su descritte, pertanto, è evidente che non è possibile che la formula esecutiva sia apposta in forma generica. Né tale carenza può ritenersi colmata con la successiva notificazione del titolo esecutivo in quanto quest'ultima è diretta a portare «a conoscenza del debitore che c'è un titolo che lo condanna a una o più prestazioni nei confronti di uno o più soggetti e che si intende procedere a esecuzione forzata in base a quel titolo», ma non è idonea a far comprendere se c'è coincidenza tra colui che minaccia l'esecuzione e colui nei confronti del quale il titolo è stato emesso. «Ne discende che la mancata indicazione del nominativo in favore del quale viene effettuata la spedizione in forma esecutiva, oltre a porsi in contrasto con il disposto dell'art. 475 c.p.c., finisce altresì per frustrare quelle esigenze di certezza al cui presidio è posta la speciale disciplina di contabilità pubblica di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669». Tornando alla fattispecie in esame, il provvedimento in questione riporta una formula generica, mancando dell'indicazione del nominativo del soggetto a favore del quale la spedizione in forma esecutiva è stata effettuata. Tale carenza, secondo il Tar, in forza di quanto su detto, è causa di inammissibilità del ricorso. E ciò sebbene il ricorrente ritenga che i) perché essa sia ritenuta colmata, sia sufficiente la notifica del provvedimento effettuata a mani del dipendente incaricato alla ricezione degli atti, ii) nel sistema indicato dall'art. 475 c.p.c., la spedizione in forma esecutiva non comporti l'accertamento dell'efficacia del titolo esecutivo, né dell'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi dell'azione esecutiva, bensì solamente una verifica formale per il debitore dell'esistenza del titolo stesso. In virtù delle considerazioni sin qui svolte, l'autorità giudiziaria adita, reputando infondate le argomentazioni sostenute dal ricorrente, ha respinto la domanda di quest'ultimo. 

 

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