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Responsabilità medica e risarcimento: quando si applicano le Tabelle di Milano?

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Con la sentenza n. 777 dello scorso 7 novembre, il Tribunale di Teramo, pronunciandosi sulla domanda di risarcimento danni avanzata da un uomo per le lesioni subite a seguito di alcuni interventi chirurgici mal eseguiti nel 2005, ha proceduto alla liquidazione dei danni applicando le Tabelle di Milano, sul presupposto che "non v'è spazio per l'applicazione della legge Gelli e dei diversi criteri di liquidazione ivi stabiliti in una fattispecie, come quella in esame, ove i fatti sono avvenuti e la causa è iniziata prima dell'entrata in vigore della legge".

Nel caso sottoposto alla sua attenzione, il Giudice di Teramo ha analizzato la responsabilità di due strutture sanitarie per i danni patiti da un uomo in conseguenza di due interventi chirurgici eseguiti, a distanza di nove mesi l'uno dall'altro, per rimuovere una formazione duro-elastica creatasi in corrispondenza della regione volare della mano destra, al livello della metacarpo-falangea del quinto dito

L'uomo adiva il Tribunale deducendo che la patologia di cui soffriva (nota come malattia di Dupuytren e consistente in un anormale ispessimento del palmo della mano) avrebbe dovuto comportare, secondo la letteratura medica, una terapia chirurgica, di norma idonea a consentire un recupero pressoché completo. Di contro, nel caso di specie, gli interventi chirurgici subiti, lungi dall'essere stati risolutivi, avevano determinato un peggioramento del quadro clinico complessivo: a causa dell'imperito intervento operato nell'ambito delle strutture ospedaliere citate in giudizio, l'attore aveva subito la sostanziale perdita di funzionalità della relativa mano destra, sicché chiedeva la condanna delle convenute al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti (danno biologico nella misura del 18%, danno morale ed invalidità temporanea), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Resistevano le strutture sanitarie, sostenendo di avere agito in modo perito e diligente ed imputando la degenerazione della malattia alla patologia di cui l'attore risultava affetto, patologia caratterizzata da un alto grado di recidiva. 

Con la sentenza in commento il Tribunale accoglie domanda, essendo emersa – all'esito dell'espletata CTU – la responsabilità esclusiva della prima struttura sanitaria (viceversa, non sono stati rilevati profili di colpa in capo alla seconda struttura, intervenuta sulle lesioni subite dall'attore ben oltre 9 mesi dal primo intervento).

Accertati gli addebiti colposi (consistenti in omissioni diagnostiche e terapeutiche) e il nesso causale tra intervento chirurgico praticato sull'attore e la lesione da questi subita, il Giudice di prime cure, dovendosi occupare della quantificazione dei danni, compie una interessante analisi sulla portata della legge Gelli, entrata in vigore a marzo 2017, al fine di comprendere se i precetti normativi ivi contenuti siano applicabili al caso di specie, perfezionatasi nel 2005, anno in cui è stato eseguito l'intervento che ha provocato l'invalidità permanente.

A rilevare è l'art. 7, comma 4, della legge Gelli, nella parte in cui prevede che il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private: se si dovesse applicare tale disposizione, il risarcimento del danno compiuto dai sanitari seguirebbe i criteri dettati dal codice delle assicurazioni private; diversamente, se si considerasse la legge Gelli inapplicabile ratione temporis, troverebbero applicazione le Tabelle di Milano.

Il Giudicante ricorda che, in base al noto principio di irretroattività, la legge nuova non può essere applicata ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, ed ancora in vita, se, così facendo, si disconoscano gli effetti già verificatesi al fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso: l'applicazione retroattiva è possibile solo quando le situazioni debbano essere prese in considerazione autonomamente dal fatto che le ha generate, e sia quindi escluso il rischio di una modificazione della disciplina giuridica del fatto generatore (ex multis, Cass. 16620/2012). 

Ne deriva che non è possibile riconoscere l'applicabilità retroattiva di questa disciplina sulla responsabilità medica, prevalendo la regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi del codice civile: le fattispecie perfezionatesi prima dell'entrata in vigore della legge in parola devono essere regolate dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, con il riconoscimento della responsabilità contrattuale del medico e l'applicazione delle Tabelle di Milano per la conseguente liquidazione.

La sentenza in commento ribadisce, infatti, che non v'è spazio per l'applicazione della legge Gelli e dei diversi criteri di liquidazione ivi stabiliti in una fattispecie, come quella in esame, ove i fatti sono avvenuti e la causa è iniziata prima dell'entrata in vigore della legge: alla ritenuta inapplicabilità, nella specie, dei criteri di liquidazione previsti dalla legge Gelli, il danno non patrimoniale subito dall'attore va liquidato con diretta applicazione dei criteri di liquidazione contenuti nelle Tabelle di Milano, seguite dalla maggior parte dei Tribunali italiani e recepite, in un'ottica di nomofilattica, anche dalla giurisprudenza della Cassazione.

Il Tribunale di Teramo, in applicazione delle tabelle milanesi, liquida il danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale, considerato che le tabelle del Tribunale di Milano modificate nel 2009 - e applicabili dai giudici di merito su tutto il territorio nazionale - non hanno "cancellato" il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva, e cioè "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale")" (Cass. 18641/2018).

Sulla base delle tabelle milanesi, si riconosce il danno non patrimoniale, quantificato in euro 26.593,00 e liquidato all'attualità, oltre al lucro cessante (conseguente alla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario) equitativamente calcolato. 

 

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