Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Con la recentissima sentenza, depositata lo scorso 5 dicembre, n. 49595, la Corte di Cassazione ha precisato i limiti del mandato di arresto europeo quando abbia ad oggetto reati tributari.
L'imputato risultava sottoposto alla misura cautelare di obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria all'esito della convalida del suo arresto provvisorio al fine della consegna alle Autorità giudiziarie tedesche richiesta con mandato di arresto Europeo cautelare.
Il difensore dell'indagato aveva sollevato diverse questioni riguardanti inadempimenti informativi che la polizia giudiziaria sarebbe stata tenuta a compiere in sede di arresto.
Aveva anche eccepito la violazione del difetto della doppia punibilità, poiché l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che per il corrispondente reato nazionale di evasione fiscale (così individuato dalla difesa) la soglia di punibilità di Euro 250.000,00 D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10-ter, mentre l'importo dell'evasione contestata al ricorrente ammonta ad Euro 185.753,25.
La Corte di Cassazione, al fine di rispondere alle doglianze mosse nel ricorso ripercorre le previsioni contenute nella L. n. 69 del 2005 sul mandato di arresto europeo individuando quali sono gli adempimenti informativi che la polizia giudiziaria è tenuta ad effettuare in sede di arresto – a pena di nullità - in esecuzione del mandato di arresto Europeo, al fine di permettere un'immediata ed efficace difesa.
Tuttavia, osserva come tali inadempimenti configurino violazioni di legge che comportano una nullità di ordine generale a regime intermedio e possono essere eccepite solo durante l'udienza di convalida davanti al giudice, ma non oltre, non inficiando comunque la validità dell'ordinanza di convalida.
Ciò anche perché, in sede di udienza di convalida, tali adempimenti devono per legge essere rinnovati da parte del giudice.
Da ultimo i giudici sono intervenuti sul tema della doppia punibilità e delle soglie previste per alcuni reati tributari.
Sul punto la Corte, richiamando una suo precedente orientamento, ha ricordato come L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1, per l'esecuzione della consegna, risulti espressamente mitigata dal comma 2 del medesimo articolo proprio con riferimento alla materia delle tasse ed imposte, non richiedendo la necessità di una perfetta sovrapposizione tra la fattispecie prevista dall'ordinamento estero e quella contemplata dall'ordinamento italiano, ma solo che le stesse risultino analogicamente assimilabili.
Da ciò consegue che, secondo la Corte, a tali fini, in relazione ai reati tributari, non assume rilievo il superamento delle soglie di punibilità previsto dalla legge italiana.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Sono un giovane avvocato presso il foro di Siena.
Mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Siena nel 2015 in diritto penale amministrativo e responsabilità degli enti giuridici (d.lgs. 231/2001).
Presso lo stesso Ateneo ho conseguito il diploma presso la scuola di specializzazone per le professioni legali nell'estate del 2017.
La mia passione per i viaggi e per la tutela dei diritti, mi ha portato più volte in Africa al seguito di progetti di cooperazione internazione insiema alla mia famiglia.
Amo leggere, studiare e mi interesso di tutto ciò che può essere chiamato cultura a partire da quella classica fino alle tematiche di maggior attualità.