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Reati ostativi e benefici penitenziari

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Il provvedimento in esame nasce come soluzione unificata di 4 proposte di legge (1951, 3106, 3184 e 3315), in risposta all'invito della Consulta, che ha sollecitato in più occasioni un intervento di adeguamento costituzionale del regime penitenziario ostativo e ha concesso un anno al Parlamento per riscrivere la disciplina dell'ergastolo ostativo, come noto, giudicata in contrasto con le norme convenzionali.

L'obiettivo dichiarato è quello di contemperare le esigenze di sicurezza collettiva con il principio di rieducazione della pena in tema di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, che allo stato ne sono esclusi ove non collaborino con la giustizia.

Raccogliendo il monito del Giudice delle leggi, che ha sottolineato l'incompatibilità costituzionale delle norme che individuano nella collaborazione con la giustizia l'unica condizione di accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario, il progetto di legge disciplina condizioni di accesso diverse dalla collaborazione e modifica la disciplina della liberazione condizionale prevedendo che i condannati all'ergastolo per reati ostativi possano accedervi, attraverso il procedimento delineato per l'accesso ai benefici penitenziari e in presenza dei requisiti specifici per quello richiesti, dopo aver scontato 30 anni di pena.

Il testo unificato è stato approvato dalla Camera nella seduta del 31 marzo 2022 con un emendamento per i detenuti in regime di 41 bis o.p. che, per essi, subordina la possibilità di accedere ai benefici alla previa revoca di tale regime.

Lo stesso consta di 4 articoli. Tralasciando gli ultimi due, che prevedono la possibilità per la Guardia di Finanza di procedere ad indagini fiscali nei confronti dei detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario del c.d. carcere duro di cui all'art. 41 bis O.P e, rispettivamente, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (art. 4) mette conto di analizzare in estrema sintesi i due articoli che introducono le modifiche più significative.

L'art. 1 modifica l'art. 4bis dell'ordinamento penitenziario; infatti, al comma 1 esclude che possano accedere al lavoro all'esterno, ai permessi premio, alle misure alternative alla detenzione coloro che siano condannati per i delitti ivi elencati2 (c.d. ostativi)3. Questa preclusione è superabile soltanto laddove i soggetti in questione collaborino con la giustizia, adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiutando concretamente l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori di reato. 

Il comma 1-bis, dell'art. 4-bis, per gli stessi reati ostativi, prevede il superamento del divieto di ammissione ai benefici - purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva - altresì nei casi di collaborazione impossibile, per accertamento integrale dei fatti, o di collaborazione irrilevante, a causa della limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso.

Come anticipato, con sentenza n. 253 del 2019, la Corte Costituzionale aveva stigmatizzato il carattere assoluto della presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e della mancata rescissione dei collegamenti stessi, prevista dall'art. 4-bis o.p., e la sua incompatibilità con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La presunzione assoluta di pericolosità, così come congegnata, non risponde infatti ad un criterio di ragionevolezza, perché ad essere presunta non è una generica pericolosità, ma quella di un perdurante legame con l'organizzazione criminale, laddove non è dato riscontrare una correlazione biunivoca tra condotta collaborativa del detenuto e rescissione del legame intercorrente fra lo stesso e l'organizzazione criminale.

Il divieto di ammissione ai benefici in assenza di collaborazione può essere superato alle seguenti concomitanti condizioni, ossia, la dimostrazione da parte degli istanti di aver adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e l'allegazione da parte degli istanti di elementi specifici che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso nonchè il pericolo di ripristino di tali collegamenti. Dunque, per una corretta interpretazione, può essere utile ricordare come il giudice di legittimità (Cass. pen. sez. I, 14/07/2021, n. 33743, testo in calce sotto) in materia di permessi premio, abbia ritenuto idonea l'allegazione di elementi fattuali, quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive ecc. che siano dotati di un'efficacia indicativa anche solo in chiave logica.

 

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