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Rateizzazione dei debiti fiscali, sulle sanzioni non si applicano gli interessi di mora

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Con la pronuncia n. 16553 depositata il 22 giugno, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, risolvendo un caso di antinomia tra norme, ha statuito l'importantissimo principio secondo cui in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sulle sanzioni non sono applicabili gli interessi di mora.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, una società impugnava il provvedimento con il quale l'agente per la riscossione aveva accolto, giusta previsione di cui all'art. 19 del D.P.R. 602/1973, l'istanza di rateizzazione relativa a 14 cartelle: in particolare, la società ne eccepiva l'illegittimità in relazione al calcolo degli interessi di mora e di dilazione in violazione di quanto disposto sia dal D.M. 28 luglio 2000 (sostituito poi dal provvedimento direttoriale del 4.08.2009), in ordine alla determinazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento di somme iscritte a ruolo, sia dall'art. 2 comma 3 del d.lgs. 472 del 1997, nella parte in cui prevede che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

La C.T.P. di Napoli dichiarava l'inammissibilità del ricorso ritenendo che il provvedimento di rateazione non rientrasse tra gli atti che, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/92, possono essere impugnati ed oggetto di ricorso. 

La C.T.R. di Napoli riformava la sentenza di primo grado, affermando l'ammissibilità del ricorso sulla base di una interpretazione estensiva del citato art. 19 e riconoscendo la giurisdizione del giudice tributario anche in materia di interessi relativi al tributo; accertavano, inoltre, l'illegittima applicazione del D.M. 28 luglio 2000 al periodo successivo all'anno di riferimento (anno 2000), statuendo l'inapplicabilità degli interessi di dilazione sulle sanzioni.

Avverso la sentenza della Commissione Regionale, la concessionaria proponeva ricorso per Cassazione, censurando la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabili gli interessi di mora: a sostegno delle proprie tesi si richiamavano le disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi ed, in particolare, i disposti di cui all'art. 21 (rubricato interessi per dilazione di pagamento) e 30 (rubricato interessi di mora) del D.P.R. 602/72, nella parte in cui prevedono espressamente che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si computano gli interessi, i quali si applicano a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento al tasso annualmente determinato con decreto del Ministero delle Finanze.

In relazione alla disposizione di cui all'art. 2 comma 3 del d.lgs. 472 del 1997 – richiamata dalla sentenza impugnata e che, come ricordato, in materia di sanzioni amministrative su violazioni tributarie prevede che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi – la concessionaria ne censura la falsa applicazione proprio in relazione al disposto di cui all'art. 21 del D.P.R. 602/72. 

La Cassazione non condivide le censure formulate dalla concessionaria.

La sentenza in commento ha il pregio di esaminare i rapporti tra le due disposizioni – contenenti principi opposti – di cui all'art. 21 del D.P.R. 602/72 e all'art. 2, comma 3, del d.lgs. 472/92.

Il D.P.R. n. 602 rappresenta la disciplina generale della riscossione delle imposte sul reddito e prevede, all'art. 19, che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta, possa concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili; il successivo art. 21 statuisce che "sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'art. 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo".

Di contro, il d.lgs. 472/1997 detta le "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie" e rappresenta la disciplina speciale in materia di sanzioni amministrative.

L' art. 2, comma 3 statuisce testualmente "La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi"; tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi di dilazione del pagamento, in quanto gli interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni.

Gli Ermellini, dovendo raccordare le due disposizioni, chiariscono che l'art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 deve considerarsi norma eccezionale che prevale sulla regola generale in base al famoso brocardo latino lex specialis derogat generali; ne consegue che, in caso di rateizzazione, sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora.

Il ricorso viene, pertanto, respinto ma, stante la novità delle questioni di merito affrontate, si dispone la compensazione delle spese di lite. 

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