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Quando e come nominare l'amministratore di sostegno?

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Inquadramento normativo: Legge n. 6 del 9/01/2004; Artt. 404- 413 c.c.
L'amministrazione di sostegno: Tale istituto trova applicazione per i soggetti esclusi dall'interdizione e dall'inabilitazione. In pratica si tratta di soggetti con malattie mentali transitorie, di soggetti che presentano fragilità psichiche, di soggetti con disagi sociali, di anziani con problemi anche soltanto fisici, di portatori di handicap fisico. In buona sostanza, i soggetti beneficiari dell'amministrazione di sostegno sono coloro che, anche solo parzialmente e temporaneamente, non possono provvedere alle loro esigenze di vita. È possibile che la fragilità di tali soggetti, qualora sia parziale e temporanea, non escluda la capacità di intendere e di volere dell'interessato all'amministrazione di sostegno. Con l'ovvia conseguenza che i limiti per quest'ultimo, piuttosto, potrebbero riguardare solo la sua capacità di agire. Capacità, questa, necessaria, per curare i suoi interessi. Da qui scaturirebbe l'esigenza di conferire ad un soggetto terzo i poteri di cura, di assistenza o di amministrazione dell'interessato.
La procedura: La nomina dell'amministratore di sostegno avviene attraverso l'introduzione di una procedura gratuita. La gratuità discende dal fatto che tale istituto risponde alle finalità di protezione degli incapaci che si prefigge lo Stato.
Soggetti che possono chiedere la nomina dell'amministratore di sostegno: Bisogna, innanzitutto, far rilevare che la legge prevede che l'obbligo di chiedere la nomina dell'amministratore di sostegno incombe solo in capo al pubblico ministero e ai responsabili dei servizi sanitari e sociali. Invece, i parenti entro il quarto grado, i conviventi dell'interessato e quest'ultimo hanno solo la facoltà di ricorrere all'istituto in questione.
Il ricorso: La procedura di nomina dell'amministratore di sostegno va introdotta con ricorso dinanzi al Tribunale nella cui circoscrizione ha la residenza o dimora abituale l'interessato. Il ricorso deve contenere, oltre che i dati del ricorrente, le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio (se conosciuti) del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Nel ricorso, inoltre, devono essere elencate le infermità di cui è affetto il beneficiario; infermità, queste, a cui sarebbe imputabile l'incapacità dell'interessato a provvedere parzialmente o totalmente ai propri interessi. Vanno anche descritti: i) il contesto familiare in cui il beneficiario vive e ii) la sua situazione reddituale e patrimoniale.
Provvedimento di nomina: Una volta presentato il ricorso, viene nominato il Giudice tutelare, il quale convoca l'interessato e i parenti entro il quarto grado. Nella scelta dell'amministratore, si tiene conto, sempre e soltanto, degli interessi del beneficiario e del loro soddisfacimento. Per questo, si preferisce nominare come amministratore un soggetto che rientri nella cerchia dei parenti entro il quarto grado dell'interessato o che conviva con quest'ultimo in maniera stabile. Ciò al fine di dare rilievo al legame affettivo che unisce tali soggetti all'amministrato e di consentire, dato proprio il rapporto intercorrente tra questi soggetti, lo svolgimento delle attività di cura nel modo migliore per il beneficiario. Laddove non sia possibile che la funzione di amministratore sia svolta da uno di questi soggetti, possono essere nominate persone estranee, purché idonee ad assumere tale incarico.
Atti compiuti nel corso dell'amministrazione di sostegno: Per gli atti esclusi dall'amministrazione e quelli necessari a soddisfare le esigenze di vita quotidiana dell'amministrato, quest'ultimo conserva la sua capacità di agire. Per gli atti ricompresi nell'amministrazione di sostegno, il beneficiario, invece, avrà necessità dell'assistenza o della rappresentanza esclusiva dell'amministratore di sostegno.

  
 
 Per gli atti che possono incidere negativamente sul patrimonio dell'interessato, l'amministratore di sostegno, prima del loro compimento, dovrà chiedere l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice tutelare. In particolare, tale autorizzazione sarà necessaria per:
  • vendere beni, eccetto frutti o mobili soggetti a deterioramento;
  • costituire pegni o ipoteche;
  • fare transazioni, compromessi o accettare concordati.
Sarà necessaria solo l'autorizzazione del Giudice tutelare per:
  • acquistare beni, eccetto quelli necessari per l'amministrato;
  • riscuotere capitali;
  • cancellare ipoteche o svincolare pegni;
  • assumere obbligazioni, ad eccezione di quelle riguardanti le spese necessarie per il mantenimento dell'amministrato o per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
  • accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni;
  • stipulare contratti di locazione per un periodo superiore a 9 anni;
  • promuovere giudizi, ad eccezione di quelli a tutela della proprietà, possessori, di sfratto o finalizzati a riscuotere frutti o ottenere provvedimenti conservativi.
    Gli atti compiuti in espressa violazione delle norme di legge saranno annullati e la relativa richiesta potrà essere presentata dall'amministratore di sostegno, dal pubblico ministero, dal beneficiario, dai suoi eredi e dai suoi aventi causa.
Focus: Le disposizioni testamentarie del beneficiario a favore dell'amministratore di sostegno sono nulle, ad eccezione di quelle disposizioni e delle convenzioni fatte dall'amministrato a favore dell'amministratore che sia coniuge, parente entro il quarto grado o persona che sia stata nominata per tale incarico in quanto stabilmente convivente.

 

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