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Avvocato amministratore di sostegno e compenso.

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 L'amministratore di sostegno è una figura istituita per le persone che, affette da una infermità o da una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità anche solo parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

Solitamente si tratta di un familiare che tutela un soggetto debole della propria famiglia e dunque ove possibile sarà il coniuge non separato legalmente, il convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello e la sorella, il parente entro il quarto grado o il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L'ufficio dell'amministratore di sostegno è previsto dal titolo XII del libro Primo del codice sotto la rubrica delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia ed ai sensi del combinato disposto degli articoli 424 e 379 del codice civile è un istituto presuntivamente gratuito.

Vi sono casi in cui ai sensi dell'art. 408 c.c. il Giudice può nominare altra persona idonea, solitamente avvocati, purché ne ravvisi l'opportunità o ricorrano gravi motivi.

Alle volte la scelta di nominare un avvocato è anche dettata dall'alta conflittualità familiare, per tutelare patrimoni importanti, laddove manchino o siano confliggenti o incompatibili per conflitti di interessi figure familiari aventi la necessaria terzietà o indipendenza al ruolo.

In tali casi la nomina extrafamiliare giustifica la deroga alla regola della gratuità dell'ufficio, ai sensi dell'art. 379 c.c., considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministratore, quindi si riconoscerà al legale un'indennità annuale per il tempo e le risorse dedicate alla gestione del beneficiario e ai suoi interessi soprattutto quando siano numerose e complesse.

Molti Tribunali hanno quindi elaborato protocolli o Linee guida per orientare i Giudici sia sulla nomina di avvocati d'ufficio sia per quantificare l'indennità a favore dell'avvocato e stabilire criteri uniformi ispirati ad equità nella determinazione dell'indennità.

 Essa viene liquidata, ad anno solare, dal Giudice Tutelare tenendo conto:

  • dell'entità del patrimonio del beneficiario,
  • delle difficoltà incontrate dall'amministratore nella cura della persona ovvero nella cura degli interessi economico-patrimoniali del beneficiario;
  • della numerosità dell'esercizio dei poteri di rappresentanza e dell'incidenza dell'esercizio di tali poteri di rappresentanza sia sotto il profilo economico che personale.

L'indennità va normalmente individuata secondo una percentuale, successivamente aumentabile in base a coefficienti moltiplicatori riconducibili, da un lato, alla presenza di beni immobili da gestire e, dall'altro, alle specifiche e concrete difficoltà inerenti la cura della persona o la gestione degli interessi della stessa.

Si terrà conto della presenza di un forte conflitto familiare, del compimento di scelte mediche, della gestione del patrimonio, di eventuali contratti lavorativi e così via…

A tale indennità spettante all'avvocato che svolga l'ufficio di amministratore di sostegno la giurisprudenza riconosce da tempo natura non reddituale ma compensativo – remunerativa (Commissione regionale tributaria Friuli Venezia Giulia 218/2016, Commissione Tributaria Provinciale di Trieste n. 283 del 2014 e 'ordinanza n. 1073 del 1988 della Corte Costituzionale e sentenza n. 7355 del 1991 della Corte di Cassazione), sebbene l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo abbia emesso la Risoluzione 2/E del 9.1.2012 di diverso avviso.

Da tale natura puramente indennitaria deriva una duplice conseguenza:

  • non va dichiarata nel reddito professionale ai fini Irpef (non imponibile)
  • non va maggiorata di oneri accessori (spese generali, né Cassa né IVA).
Chiaramente, resta ferma la necessità di procedere alla nomina di un legale con le modalità dell'art. 374 c.c. , quale atto di straordinaria amministrazione sottoposto ad autorizzazione qualora si configuri in capo all'avvocato un conferimento di mandato d'opera professionale per il patrocinio di vertenze civilistiche giudiziali o stragiudiziali anche in proprio ex art. 86 cpc..

 

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