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Provvedimenti repressivi di abusi edilizi, Tar Napoli: “Non va fatta la comunicazione di avvio del procedimento”

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Con la pronuncia n. 7056/2018, il Tar Napoli ha confermato la legittimità di un provvedimento di riesame che, previo accertamento dell'abusività di un immobile, ordinava la chiusura di un'attività commerciale esercitata all'interno di quell'immobile, specificando che "l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione e la stessa acquisizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende spunto dall'emanazione di una ordinanza di chiusura dell'esercizio di vendita di un'attività commerciale di vendita al dettaglio di bombole GPL per uso domestico; in particolare l'ordinanza di chiusura traeva origine dal fatto che era stata revocata la concessione edilizia in sanatoria sui capannoni all'interno dei quali l'attività di vendita veniva esercitata.

Il titolare dell'attività, conduttore dei capannoni, proponeva opposizione avverso l'ordinanza di chiusura dell'esercizio di vendita deducendo come mai gli fosse stata notificata la determinazione con cui era stata disposta la revoca della concessione edilizia.

Pertanto, eccepiva la violazione degli artt. 3 e 19 della legge 241/90, degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e contraddittorietà. 

Nel giudizio si costituiva il Comune, evidenziando che l'annullamento in autotutela della concessione in sanatoria veniva notificato ai titolari del medesimo titolo abilitativo, ma non anche al ricorrente, il quale, in quanto conduttore dei capannoni, né vantava alcun diritto reale sul bene né era legittimato a contestare siffatto annullamento.

Il Tar non condivide le doglianze del ricorrente, ritenendo che un vizio meramente procedimentale relativo all'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non è idoneo a provocare l'annullamento di un atto doveroso e vincolato, il cui contenuto dispositivo non poteva essere diverso da quello contestato dalla società ricorrente.

In punto di diritto i Giudici ricordano come la regolarità urbanistico-edilizia dell'immobile è prescritta per ogni attività commerciale: il legittimo esercizio dell'attività commerciale è, dunque, ancorato anche alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere.

Ne deriva che sussiste il potere-dovere dell'Autorità amministrativa di inibire l'attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali sono stati adottati provvedimenti repressivi che accertano l'abusività delle opere realizzate (cfr. Cons. Stato, n. 4880/2015).

Secondo i giudici amministrativi, l'esercizio di tale potere ha carattere essenzialmente vincolato e privo di contenuti discrezionali, essendo da escludere qualsiasi possibilità logica e giuridica di ammettere la continuazione di un'attività commerciale in locali per i quali l'autorità amministrativa ha ordinato la demolizione. 

 Difatti, il provvedimento di riesame emesso a seguito dell'accertata abusività di una struttura edilizia non richiede una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o alla comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto il presupposto per l'adozione dell'ordine de quo è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell'opera in difformità dal titolo abilitativo o in sua assenza.

Uno stringente obbligo motivazionale non è neanche richiesto qualora sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla realizzazione dell'opera abusiva, posto che il tempo trascorso non determina la nascita di uno stato di legittimo affidamento (posto che, per giurisprudenza costante, non può ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può in alcun modo legittimare) ma, piuttosto, rafforza il carattere abusivo dell'intervento

In siffatta ipotesi non è neanche dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, atteso che gli atti repressivi degli abusi edilizi - proprio in considerazione dell'avvenuta realizzazione di una trasformazione del territorio senza alcun titolo abilitativo - hanno natura urgente e vincolata: ne deriva che l'adozione degli stessi, presupponendo solo un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime, non richiede apporti partecipativi dei soggetti destinatari.

In ragione di tanto, il Tar rigetta il ricorso perché infondato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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