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Processo civile: focus sul difetto di comparizione delle parti

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Inquadramento normativo: Art. 181 c.p.c.

La mancata comparizione delle parti: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Se l'attore costituito non compare alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice, fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non compare alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo» (art. 181 c.p.c.).

La mancata comparizione delle parti e il rito del lavoro: La disciplina relativa all'inattività delle parti è applicabile anche al rito del lavoro. Essa trova applicazione anche ove tale inattività si verifichi nell'udienza d'appello prevista dall'art. 437 c.p.c. In tali casi sia quando non sono presenti entrambe le parti e sia quando è presente solo l'appellato, la causa non può essere decisa immediatamente, ma deve essere rinviata a una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti. Solo nell'ipotesi in cui il difetto di comparizione si ripeta sia all'udienza di discussione sia alla successiva udienza di rinvio:

  • verrà disposta la cancellazione dal ruolo della causa qualora detto difetto riguardi entrambe le parti (ritualmente convocate) (Corte d'Appello Genova Sez. lavoro, sentenza 8 ottobre 2019);
  • verrà dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione ove alla prima udienza sia presente solo l'appellato e anche all'udienza di rinvio l'appellante non sia presente (Cass. nn. 2816/2015; 5238/2011; 18877/2003; 5643/2009, richiamate da Corte d'Appello Genova Sez. lavoro, sentenza 8 ottobre 2019).  

Il difetto di comparizione nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi: La fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi rientra nell'ambito dei procedimenti camerati. In questo tipo di procedimenti «non è previsto un onere di comunicazione al difensore del ricorrente, a cura della cancelleria, della data di fissazione della udienza: il giudice è tenuto solo al deposito del decreto, ma non anche a disporre la relativa comunicazione, incombendo sul ricorrente l'obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso» (Cass. S,.U, n. 5700/2014, richiamata da Cass. civ., n. 11291/2020). In caso di mancata comparizione di entrambe le parti (quindi anche del ricorrente, che non ha avuto notizia dell'udienza fissata dal giudice), troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 181 c.p.c. Tale disciplina anche se è dettata con riferimento all'ordinario processo di cognizione è applicabile agli specifici procedimenti camerali di cui si tratta, non essendo una siffatta estensione impedita sotto il profilo logico-giuridico. Anzi essa è imposta dalla identità di ratio (Cass. civ., n. 11291/2020).

La mancata comparizione delle parti nei giudizi di recupero compensi dei difensori: I giudizi per il recupero dei compensi dei difensori di cui agli art. 28 e 29 Legge n. 794/1942 sono giudizi di cognizione a struttura semplificata. Ciononostante, è stata ritenuta applicabile a tali giudizi la disciplina relativa all'inattività delle parti di cui all'art. 181 c.p.c. in quanto detta disciplina non è incompatibile con la disciplina dei procedimenti ispirati a regole di particolare concentrazione delle attività processuali (Cass., nn. 16358/2015; Cass. 2816/2015; Cass. 5643/2009, richiamate da Cass. civ., n. 27915/2018). 

Il difetto di comparizione delle parti nei procedimenti dell'equo compenso: «Nei procedimenti per il conseguimento dell'equo indennizzo da durata irragionevole del processo, deve essere applicato in via analogica il regime di sanatoria delle nullità previste con riferimento al processo di cognizione con la conseguenza che la comparizione di entrambe le parti avrà un effetto sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, mentre, in difetto di spontanea costituzione del resistente all'udienza fissata nel decreto e di comparizione del solo ricorrente, il giudice dovrà procedere alla fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso. Nel caso, poi, di mancata comparizione di entrambe le parti, non potrà che adottarsi lo strumento di cui all'art. 181 c.p.c., previsto nell'ordinamento processualcivilistico con riferimento all'ordinario processo di cognizione, ma la cui applicazione non è inibita, con riguardo al procedimenti camerale di equa riparazione ma è, anzi, imposto dalla identità di ratio, vertendosi in materia di diritti soggettivi» (Cass. civ., n. 9376/2020).

La cancellazione della causa dal ruolo, la mancata comunicazione del rinvio d'udienza ex art. 181 c.p.c. e il termine di riassunzione del processo: La mancata comunicazione del rinvio d'udienza ex art. 181 c.p.c. determina la nullità dell'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo. Sebbene tale ordinanza sia nulla, il termine perentorio per la riassunzione della causa decorre, in ogni caso, dalla data di detta ordinanza. E ciò in considerazione del fatto che «nel caso della riassunzione del processo […] il potere di iniziativa della parte viene esercitato non già per introdurre un giudizio di secondo grado, o comunque di riesame di una decisione già emessa, bensì per dare nuovo impulso al processo quiescente, e per tale ragione non è previsto che l'ordinanza di cancellazione sia comunicata alle parti ed è posto, pertanto, a carico della parte interessata, costituita in giudizio, nell'ambito del più generale dovere di diligenza e di attivazione nello svolgimento delle attività processuali, l'onere di vigilare e di attivarsi per acquisire presso la cancelleria notizia delle vicende processuali che la riguardano» (Cass. nn. 10796/2003; 30432/2011, 12234/2015, richiamate da Cass. civ., n. 23720/2019). 

 

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