Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Processo civile, duplicazione del titolo esecutivo: quando è possibile?

Imagoeconomica_1537550

Inquadramento normativo: Art. 474 c.p.c.

Duplicazione del titolo esecutivo e la sua ammissibilità: L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.). É possibile che il creditore che sia già munito di un titolo esecutivo, possa procurarsene un altro. E ciò in considerazione del fatto che nel nostro ordinamento non sussiste alcun divieto assoluto di duplicazione di titoli (Cass., n. 24646/2021). Ne consegue che è ammesso, ad esempio, che:

  • il consulente tecnico d'ufficio, già in possesso del decreto di liquidazione dei compensi pronunciato dal giudice che l'ha nominato, possa sulla base di quel provvedimento chiedere un decreto ingiuntivo, in quanto l'azione monitoria è "diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela, suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata" (Cass., nn. 15084/2006, 14737/2006, 13518 /2004, 10911 /2002, 135 /2001, richiamate da Cass. n. 21768/2019);
  • il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, che ha già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto, possa agire in via monitoria per ottenere un decreto ingiuntivo che costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale iscritta. In tali casi, la duplicazione del titolo esecutivo è ammessa perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontaria. Inoltre, l'accertamento giudiziale assicurerebbe alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore (Cass., n. 23083 /2013, richiamata da Cass. n. 21768/2019);
  • il creditore che ha già una cambiale, possa in teoria chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito (Cass. n. 21768/2019);
  • il creditore che ha stipulato un contratto per atto pubblico, possa in teoria introdurre un ordinario giudizio di condanna del debitore adducendo quel contratto come prova(Cass. n. 21768/2019).

Limiti alla duplicazione del titolo esecutivo: La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo [...] in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè:

  • il principio di consumazione dell'azione e il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
  • il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
  • il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Cass., nn. 20106/2009, richiamata da Cass, n. 21768/2019) e del processo (Cass., Sez. U, n. 9935/2015, richiamata da Cass, n. 21768/2019).

Ne discende, ad esempio, che il creditore che ha già ottenuto: 

  • una sentenza o un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, non potrà ottenere un altro decreto ingiuntivo in quanto ha ormai consumato l'azione;
  • un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, non potrà agire per la duplicazione del titolo in quanto non trarrà nessun vantaggio ulteriore.

Il creditore sociale titolato che può agire in executivis nei confronti del socio illimitatamente responsabile, invece, potrà agire per ottenere un titolo esecutivo anche nei confronti di quest'ultimo al fine di iscrivere un'ipoteca sui beni del socio. Un'iscrizione, questa, che non sarebbe possibile con il titolo giudiziale ottenuto nei confronti della sola società. In questa ipotesi, la duplicazione del titolo esecutivo è consentita perché il creditore ha interesse ex art. 100 c.p.c. a ottenere un titolo giudiziale nei confronti del socio illimitatamente responsabile (Cass., n. 21768/2019).

Sentenza di rigetto opposizione decreto ingiuntivo e duplicazione del titolo esecutivo: In caso di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza di rigetto dell'opposizione (Cass., Sez. U., n. 4071/2010, richiamata da Cass. n.. 23500/2021). Tale sentenza non determina una duplicazione del titolo esecutivo, costituendo titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (Cass., n. 19595/2013, richiamata da Cass. n.. 23500/2021). 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Bacio sulla guancia, Cassazione: “E’ violenza sess...
Accertamento tributi locali: è legittima la firma ...

Cerca nel sito