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Con la sentenza n. 30270 dello scorso 3 agosto, la III sezione penale della Corte di Cassazione, ha confermato la condanna per atti sessuali con minorenne a carico di un uomo che aveva dato diversi baci sulle guance di due minorenni.
Si è difatti precisato che "anche il semplice bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo accusato del delitto di atti sessuali con minorenne per aver compiuto atti sessuali con due minori dodicenni.
In particolare, l'uomo, dopo aver organizzato una gita in luogo lontano da quello della residenza delle due minori, intratteneva plurimi contatti corporei con le stesse attraverso baci sulla guancia, mentre esibiva un fallo di plastica con commenti sessualmente equivoci.
Per tali fatti, sia il Tribunale di Ravenna che la Corte d'appello di Bologna riconoscevano l'uomo colpevole per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 quater c.p..
Ricorrendo in Cassazione, l'imputato eccepiva erronea applicazione della legge penale per errata qualificazione giuridica del fatto, con richiesta di derubricazione del reato nel reato tentato.
Secondo la difesa dell'imputato, gli atti sessuali previsti dall' art. 609 quater c.p. sono solo quelli che necessariamente coinvolgono il corpo della vittima, in quanto costretta a compierli o subirli; conseguentemente non sarebbe qualificabile come atto sessuale un bacio sulla guancia o la mera esibizione di un fallo di gomma, poi immediatamente riposto nell'auto.
La Cassazione non condivide le doglianze formulate.
Gli Ermellini ricordano che il bene giuridico tutelato dall' art. 609 quater c.p. non va rinvenuto nella libertà di autodeterminazione del minore, ma nella intangibilità sessuale della vittima, in considerazione della presunzione legale di incapacità del soggetto di prestare un valido consenso al compimento di un qualunque tipo di atto sessuale.
Ne deriva che anche il semplice bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione evidenzia come i giudici si siano conformati al principio di diritto enunciato e correttamente abbiano qualificato la condotta dell'imputato nella forma compiuta e non solo tentata, atteso che l'uomo, dopo essersi precostituita una occasione di gita in luogo lontano da quello della residenza delle due minori, intratteneva plurimi contatti corporei con le stesse attraverso baci sulla guancia, nonostante le ragazzine gli chiedessero di smettere. Tale insistenza, insieme all'esibizione di un fallo di plastica con commenti sessualmente equivoci, ha fatto sì che tutti gli atti fossero percepiti dalle ragazzine come invasivi e fastidiosi, con conseguente lesione alla integrità psico-fisica delle minori.
In conclusione, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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