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Piscine condominiali e riapertura in sicurezza

Piscine condominiali e riapertura in sicurezza

Riferimenti normativi: Artt. 117 -1123 c.c. - L.n. 87/2021

Focus: La riapertura delle piscine, comprese quelle condominiali, è stata disposta dal D.L. n.52/2021, convertito dalla Legge n.87 del 17 giugno 2021, a decorrere dal 15 maggio 2021, purché si rispettino i protocolli e le linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere la pandemia di Covid-19.

Principi generali: In ambito condominiale le piscine non costituiscono mai parti necessarie per l'esistenza o per l'uso delle unità abitative, neanche nel caso in cui la piscina sia comune ad un complesso di edifici condominiali. Infatti, anche senza queste strutture, i caseggiati esisterebbero ugualmente ed i condòmini potrebbero vivere tranquillamente nelle loro abitazioni (Cass. 3 ottobre 2003, n. 14791; Cass. 7 luglio 2000, n. 9096). Spesso, però, tali impianti, per volontà del costruttore che li menziona nei regolamenti, sono parti comuni condominiali, come gli altri beni ed impianti menzionati dall'art.1117 c.c., ed ogni condòmino è tenuto, ai sensi dell'art.1123, comma 1, c.c. a contribuire alle spese necessarie per la conservazione e la manutenzione degli stessi, al pari delle parti e delle strutture comuni dell'edificio. In tal caso, anche se un condòmino di fatto non utilizza la piscina condominiale non è esonerato dall'obbligo di pagamento delle spese ad essa, a meno che non vi sia una specifica delibera dell'assemblea assunta con il consenso di tutti gli altri condomini o esista una clausola di natura contrattuale del regolamento che escluda alcuni particolari condomini (ad esempio i proprietari dei negozi) dal pagamento di tutte le spese per la manutenzione e la sicurezza dell'impianto in questione (Tribunale di Roma sent. n.8746 del 20 maggio 2021). Se la piscina è condominiale l'amministratore per far eseguire ai dipendenti o agli incaricati le attività di manutenzione deve osservare le norme di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

A seguito del D.L. n.52/2021, convertito con modificazioni dalla Legge.n.87 del 17 giugno 2021, sono state riaperte le piscine, comprese quelle condominiali, purché ciò avvenga in conformità ai protocolli ed alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere la pandemia di Covid-19E', pertanto, fondamentale garantire l'utilizzo della piscina per tutti limitando al massimo i possibili rischiIn pratica ciò comporta che l'amministratore di condomìnio o il gestore designato dell'impianto devono predisporre a favore degli utenti un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, predisponendo un'opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a favorire il rispetto del distanziamento di almeno un metro ed a facilitare la gestione dei flussi dei frequentatori negli spazi di attesa e nelle varie aree (ivi inclusi spogliatoi e docce ) per evitare un eccessivo affollamento. In ogni caso è obbligatorio il tracciamento dell'accesso alle strutture, utilizzando i dati dell'anagrafe condominiale che i condomini dovranno contribuire a tenere aggiornati, comunicando ogni variazione all'amministratore (soprattutto in caso di affitti brevi). E' necessario individuare percorsi di ingresso e di uscite differenziati ed è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °, e verificare all'ingresso che i fruitori di tale parte comune indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare loro l'ingresso. E', inoltre, fondamentale assicurare la regolare pulizia e disinfezione delle aree comuni e delle attrezzature come sedie, lettini, ecc. che, successivamente, dovranno essere disposte in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m. tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. 

I condòmini dovranno avere cura di sorvegliare i loro figli per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi. Inoltre, è fondamentale anche la presenza dell'assistente ai bagnanti, assistente che può essere un lavoratore dipendente del condomìnio o un professionista esterno stagionale (munito dell'apposito patentino), che dovrà assicurare la propria presenza al bordo della piscina per tutto il tempo in cui la stessa è oggetto di frequentazione da parte dei condomini e/o degli inquilini e/o di loro eventuali ospiti e dovrà aver cura di tutte le attrezzature pertinenti la piscina, ed in particolare riguardo a quelle destinate ad interventi di salvataggio. Ciò premesso, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.13595 del 19 maggio 2021, ha ribadito che il condomìnio, in quanto custode della piscina condominiale, è sempre responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c.,per gli eventuali danni causati ai condòmini e ai terzi, purché sia provato il nesso causale tra l'impianto e l'evento dannoso, salvo che la condotta del danneggiato sia stata causa esclusiva del pregiudizio lamentatoOve la manutenzione e la cura dell'impianto siano stati appaltati a una società di servizi, la responsabilità del condomìnio non viene meno ma si aggiunge a quella dell'appaltatore. Di conseguenza, condomìnio e società appaltatrice saranno corresponsabili nei confronti del danneggiato, salva l'azione di rivalsa che ciascuno di essi avrà nei confronti dell'altro per l'esecuzione del sottostante rapporto contrattuale. Il condomìnio è esente da responsabilità verso il danneggiato solo nel caso in cui si riesca a dimostrare che l'appaltatore era esclusivo custode del bene.

 

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