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Con la sentenza n. 752 depositata lo scorso 26 ottobre, la I sezione del Tar Marche ha fornito interessanti specificazioni sulla sorte dei contributi dovuti per il rilascio di un permesso di costruire, escludendo gli stessi siano dovuti nel caso in cui la concessione edilizia sia sospesa, ai fini cautelari, dal giudice amministrativo.
Il Collegio ha difatti statuito che "se gli effetti di una concessione edilizia vengono sospesi dal giudice amministrativo, con l'adozione del consequenziale provvedimento di sospensione dei lavori da parte del Comune, viene automaticamente sospeso anche il pagamento degli oneri secondo le scadenze indicate nel titolo temporaneamente privato di efficacia".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, un costruttore otteneva la concessione edilizia per la costruzione di 24 alloggi in area PEEP; ottenuto il rilascio del titolo, l'amministrazione comunale chiedeva il pagamento degli oneri concessori secondo le scadenze ivi indicate.
La concessione veniva impugnata da altra impresa, che presentava un ricorso amministrativo corredato dalla richiesta di adozione delle misure cautelari.
In esecuzione della misura cautelare disposta dal giudice amministrativo, il Comune di Pesaro ordinava l'immediata sospensione dei lavori.
Seguiva uno scambio epistolare tra il costruttore e il Comune circa il pagamento delle rate del contributo concessorio scadenti nel periodo di sospensione dei lavori: in particolare, mentre il costruttore riteneva che siffatto pagamento fosse sospeso, il Comune, sul presupposto che la sospensione riguardasse solo i lavori, insisteva nella pretesa.
Il costruttore non provvedeva al pagamento delle rate in scadenza e riprendeva il pagamento solo dopo che – essendosi definito il ricorso presentato dall'impresa concorrente – il Comune revocava la precedente sospensione dei lavori, chiedendo al contempo il pagamento delle sanzioni per il ritardato versamento dei contributi scadenti nel periodo di sospensione dei lavori.
Ricorrendo al Tar, il costruttore impugnava il provvedimento rilevando come la sospensione dei lavori disposta dal Comune dopo la pronuncia cautelare avesse automaticamente comportato la sospensione dei termini di pagamento, vieppiù perché era stata disposta anche la sospensione della delibera consiliare in base alla quale gli oneri concessori erano stati quantificati.
Il Tar condivide la posizione del ricorrente.
Il Collegio ricorda che il presupposto del pagamento del contributo concessorio è l'attività edilizia di trasformazione del territorio e il maggiore carico urbanistico che ne consegue; ne deriva che avrebbe poco senso pagare un contributo che poi il comune potrebbe essere chiamato a restituire se la concessione edilizia fosse annullata in sede di merito.
Conseguentemente, risulta logico e coerente con il sistema sostenere che se gli effetti di una concessione edilizia vengono sospesi dal giudice amministrativo, con l'adozione del consequenziale provvedimento di sospensione dei lavori da parte del comune, viene automaticamente sospeso anche il pagamento degli oneri secondo le scadenze indicate nel titolo temporaneamente privato di efficacia.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Tar rileva come la sospensione dei lavori disposta dal Comune dopo la pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, abbia automaticamente comportato anche la sospensione dei termini di pagamento dei contributi scadenti nel periodo di sospensione dei lavori.
In conclusione, il Tar accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati con cui il Comune aveva applicato le sanzioni per ritardato pagamento e compensa le spese di lite.
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