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Permessi premio: onere della prova del detenuto

Permessi premio: onere della prova del detenuto

Con la sentenza n. 36457 depositata il 30 luglio 2018, la Prima sezione della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di condizioni ostative alla fruizione dei benefici penitenziari stabilite dall' art. 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354.

La Suprema Corte in tema ha chiarito che il requisito della collaborazione con la giustizia, nei casi in cui è richiesta, presuppone l'iniziativa del condannato, mentre l'impossibilità della collaborazione non può essere desunta dalla mancata sollecitazione da parte dell'autorità inquirente affinché il condannato fornisca il proprio contributo.

Nel caso sottoposto all'esame della Corte, il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto un reclamo di un detenuto avverso un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di permesso premio.

Si trattava di una richiesta promossa da un detenuto in corso di espiazione della pena detentiva per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di omicidio, aggravato dal metodo mafioso per mancanza del requisito della collaborazione con la giustizia.

Il Tribunale rilevava che la decisione negativa del Magistrato di Sorveglianza si era fondata sul fatto che dagli atti risultava l'inserimento organico del detenuto nella associazione a delinquere senza che avesse mostrato segni di dissociazione, né di collaborazione con la giustizia.

Tuttavia, osservava il Tribunale, il suo stato di detenzione perdurava da un ventennio e dagli atti non era possibile né affermare, né negare la continuità della collaborazione con la associazione mafiosa di riferimento con il detenuto.

Avverso l'ordinanza proponeva ricorso il Procuratore Generale della Repubblica per violazione di legge e illogicità della motivazione.

La Corte, con la sentenza in commento, chiarisce i termini per la concessione del beneficio individuando la prova a carico del detenuto. 

L'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario indica le ragioni di ostatività ai benefici penitenziari  c.d. di prima fascia che richiedono per il loro superamento l'accertamento positivo della collaborazione con la giustizia.

Tra questi vi sono i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e l'aggravante del metodo mafioso prevista dal d.l. 152/1991.

L'ordinanza risulta quindi adottata in violazione del disposto dell'art. 4 bis.

La Corte osserva che l'istanza collaborativa non può provenire dall'autorità inquirente, bensì dall'indagato/imputato.

In sue precedenti statuizioni, infatti, aveva già affermato come l'ammissibilità della richiesta dei benefici premiali dovesse essere corredata da elementi specifici circa la impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione. 

Solo a quel punto sarebbe possibile verificare se la collaborazione fosse diventata impossibile perché i fatti e le responsabilità erano state già del tutto acclarate o irrilevante perché la posizione rivestita era di tipo marginale e non avrebbe permesso di conoscere elementi aggiuntivi sulla responsabilità di soggetti a livello superiore.

Viceversa, dal tenore dell'ordinanza, afferma la Corte, "deriverebbe una sorta di titolo vantato dal condannato qualora l'autorità inquirente non lo avesse interpellato in merito ad una possibile collaborazione".

Ciò, in considerazione anche della vastità del contributo collaborativo che non è limitato solo al delitto per cui è in corso l'esecuzione della pena, ma anche a condotte che concernono la prevenzione e repressione di condotte diverse. 

Di talchè non sarebbe possibile che l'autorità inquirente debba chiedere al condannato un apporto collaborativo.

Peraltro, degli elementi indicatori del venire meno dell'attualità dei collegamenti mafiosi deve essere data prova positiva.

Lo stato detentivo, infatti, non costituisce indice certo del venire meno della permanenza della partecipazione al sodalizio criminoso, posto che in certi contesti, i periodi di detenzione, sono considerati come "prevedibili eventualità" che possono non far cessare la disponibilità del soggetto a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il suo impedimento.

Il pericolo per l'ordine pubblico infatti sorge sin dalla stipula del pactum scelerise dalla pura e semplice disponibilità dei partecipi al compimento di delitti.

La consorteria, quindi, è perfettamente compatibile con periodi di inattività e viene meno solo nelle ipotesi di recesso o di esclusione del compartecipe acclarati positivamente negli atti del giudizio.

Tali considerazioni valgono a maggior ragione nelle ipotesi in cui il vincolo derivante dall'attività mafiosa sia tendenzialmente per tutta la vita.

Il Tribunale, quindi nel caso di specie, ha errato nel ritenere che, pur di fronte a reati ostativi, fosse sufficiente la mancanza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata pur avendo dato atto che tale circostanza non fosse desumibile da alcun dato fattuale in atti.

Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per un secondo esame della vicenda alla luce del principio di diritto affermato.

 

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