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Ad inserire la stretta nelle detrazione delle spese sanitarie dalla propria dichiarazione dei redditi è la Legge di Bilancio 2020, e nello specifico l'articolo 1, commi 679 e 680. Tali norme hanno rivoluzionato le modalità di fruizione delle detrazioni fiscali del 19% previste dall'art. 15 del T.U.I.R., introducendo l'obbligatoria tracciabilità del pagamento delle spese, con conseguente obbligo dei contribuenti di effettuare i pagamenti delle principali detrazioni fiscali esclusivamente tramite bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni, bonifici o strumenti tracciabili; la norma è entrata in vigore dal 1 gennaio 2020.
Nello specifico, il comma 679 obbliga a pagare una spesa detraibile in maniera tracciabile per poter usufruire della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta nell'anno d'imposta, e poterla sottrarre dalle imposte dell'anno.
Il successivo comma 680, derogando alla disposizione generale sopra esaminata, enuncia una serie di spese che invece rimangono detraibili anche se pagati in contanti; queste sono rappresentate, esclusivamente, da "spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale". Ciò vuol dire che solo per alcune spese sanitarie detraibili sono consentiti i pagamenti in contanti.
E' bene non sottovalutare il possibile impatto della modifica normativa sul modus operandi dei contribuenti, aldilà dei farmaci o medicinali acquistati in Farmacia, che sicuramente possono essere fatti anche in contanti. Dal 2020 sono detraibili con pagamento in contanti solo l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, quest'ultimi sono ad esempio occhiali, lenti a contatto, siringhe, termometri, apparecchi per misurazione pressione, test di gravidanza, ecc.. Molteplici spese sanitarie, quali ad esempio visite mediche "ordinarie" e specialistiche presso medici o professionisti privati, ricoveri e/o interventi chirurgici, esami clinici, cure, ecografie, ecc. in strutture private non accreditate al S.S.N., ed in generale tutte le detrazioni fiscali al 19%, sono invece detraibili al 19% solo se pagate con pagamenti tracciabili, ossia con pagamento tramite versamento con bonifico bancario o postale, con assegni non trasferibili, con carta di debito bancomat o con carta di credito.
Il pagamento in denaro comporta che, per i farmaci e dispositivi medici, per le spese per prestazioni sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN, il contribuente dovrà esibire in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Unico, solo gli scontrini fiscali della farmacia o la fattura o ricevuta fiscale relativo alla spesa per dispositivi medici o la prestazione sanitaria sostenuta e non obbligatoriamente il relativo pagamento tracciabile; per tutto il resto delle spese sanitarie detraibili e degli altro oneri detraibili il contribuente dovrà esibire, sempre in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Unico, sia il giustificativo della spesa sia il giustificativo del pagamento, con una notevole complicazione e un doppio adempimento da adempiere.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito, un elenco di spese mediche che è possibile pagare in contanti ed usufruire lo stesso della relativa detrazione d'imposta:
- Medicinali (dovrebbero intendersi i farmaci acquisti in farmacia con scontrino parlante), quindi spese per specialità medicinali, farmaci e medicinali omeopatici, farmaci da banco e quelli da automedicazione;
- Dispositivi medici, quali lenti a contatto e soluzioni per lenti a contatto; occhiali da vista; apparecchi acustici; cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate; siringhe, termometri, apparecchio per aerosol, apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa, penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia, pannoloni per incontinenza; prodotti ortopedici; ausili per disabili, prodotti per dentiere, materassi ortopedici e materassi antidecubito; dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000; test di gravidanza, test di ovulazione, test menopausa, strisce/strumenti per la determinazione del glucosio, strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL, strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi, test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, test autodiagnosi prostata PSA, test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR), test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, test autodiagnosi per la celiachia;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale; si consiglia, in questo caso, che il contribuente che intende pagare in contanti si accerti documentalmente dell'accreditamento effettivo della struttura al S.S.N., altrimenti conviene pagare le spese sanitarie con strumenti tracciabili, per poter certamente beneficiare della detrazione per spese sanitarie del 19%.
Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito le spese sanitarie che obbligatoriamente devono essere pagate con mezzi tracciabili se si vuole usufruire della detrazione fiscale nel proprio modello redditi:
- prestazioni rese da un medico generico;
- visite di un medico specialista;
- Spese sanitarie rese da strutture private non accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
- Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco;
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- spese per fisioterapia e dietista, massofisioterapia, mesoterapia e ozonoterapia;
- prestazioni chiropratiche;
- cure termali;
- esami di laboratorio;
- prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;
- seduta di neuropsichiatria;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Ovviamente tutti gli altri oneri detraibili previsti dall'art. 15 del T.U.I.R., quali interessi da mutui ipotecari, assicurazioni sulla vita, spese funebri, spese universitarie, spese scolastiche, erogazioni liberali ad ONLUS, ecc, potranno godere dell'agevolazione fiscale solo se il pagamento avviene con strumenti tracciabili.
Altro giro di vite dunque; altro provvedimento tendente a posizionare i contribuenti sotto l'attento occhio del Big Data finanziario, a discapito sempre più della libertà operativa del cittadino. Si costringe tutti ad alimentare il sistema bancario con pagamento di oneri e commissioni; purtroppo andando avanti con queste norme si tratteggia un destino amaro per i cittadini straziati dal potere pubblico. Comunque fiduciosi, attendiamo tempi migliori.
Meditate contribuenti, meditate.
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