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Inquadramento normativo: Art. 282 c.p.c.
L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado: «La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti». Tuttavia tale disciplina trova attuazione solo con riferimento alle sentenze di condanna che «sono le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo». Il concetto stesso di esecuzione, infatti, «esprime un'esigenza di adeguamento della realtà al "decisum" che, evidentemente, manca nelle pronunce di natura costitutiva e in quelle di accertamento» (Cass., nn. 1037/1999, 9236/2000, richiamate da Cass. civ., n. 4007/2018). Queste ultime sentenze non possono avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato. E ciò in considerazione del fatto che la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado si riferisce solo a quelle pronunce suscettibili ai procedimenti di esecuzione, quali appunto quelle di condanna (Cass., n. 7369/2009, richiamata da Cass. civ., n. 4007/2018).
Casistica: Si è osservato che:
Viceversa, nel caso in cui la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, la ridetta anticipazione a fini esecutivi è invece consentita, essendo la stessa compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (come nel caso riguardante la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute da un istituto di credito a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi della Legge Fall., art. 67)» (Cass., n. 16737/2011, richiamata da Cass. civ., n. 28508/2018).
Somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado e riforma in appello: La parte soccombente nel giudizio di primo grado, condannata al pagamento di una somma di denaro, può provvedere, in pendenza del termine d'appello, al relativo pagamento. In tali casi, detta parte, unitamente alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado, dovrà chiedere la restituzione delle somme versate in esecuzione della pronuncia impugnata. In relazione a questa domanda, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado dal momento che la domanda in questione è una richiesta che non poteva essere formulata precedentemente. Ne consegue che, «se il giudice dell'impugnazione omette, in tale qualità, di pronunziarsi sul punto, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o di riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato« (Cass., n. 15461/2008, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 14253/2019).
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.