Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

La sentenza di primo grado è sempre provvisoriamente esecutiva?

Imagoeconomica_1506542

Inquadramento normativo: Art. 282 c.p.c.

L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado: «La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti». Tuttavia tale disciplina trova attuazione solo con riferimento alle sentenze di condanna che «sono le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo». Il concetto stesso di esecuzione, infatti, «esprime un'esigenza di adeguamento della realtà al "decisum" che, evidentemente, manca nelle pronunce di natura costitutiva e in quelle di accertamento» (Cass., nn. 1037/1999, 9236/2000, richiamate da Cass. civ., n. 4007/2018). Queste ultime sentenze non possono avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato. E ciò in considerazione del fatto che la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado si riferisce solo a quelle pronunce suscettibili ai procedimenti di esecuzione, quali appunto quelle di condanna (Cass., n. 7369/2009, richiamata da Cass. civ., n. 4007/2018).

Casistica: Si è osservato che:

  • non costituisce una sentenza di condanna la pronuncia di nullità del precetto. Ne consegue che il debitore che abbia pagato, a seguito dell'intimazione del precetto, ha diritto alla restituzione delle somme solo dopo che la sentenza di nullità del precetto passi in giudicato e, quindi, non sia più impugnabile (Tribunale Bari Sez. lavoro, sentenza del 15 novembre 2017);
  • «non è provvisoriamente esecutiva una sentenza di condanna generica, proprio perché la stessa, in difetto di successivo giudizio di accertamento del quantum e di relativa condanna non potrebbe essere posta in esecuzione, essendo la sua efficacia provvisoria limitata alla qualifica di titolo idoneo alla iscrizione di ipoteca» (v. Cass. civ. Sez. Unite, n. 626/1967; n. 12103/1995, richiamate da Tribunale Bari Sez. lavoro, sentenza del 15 novembre 2017);
  • è esclusa l'efficacia esecutiva della sentenza che accerti il diritto del lavoratore a una qualifica superiore e condanni il datore di lavoro all'attribuzione di detta qualifica. In questo caso, la pronuncia in questione non è suscettibile di esecuzione forzata in quanto l'attribuzione della qualifica riconosciuta al lavoratore può avvenire solo con la necessaria cooperazione del debitore (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 11364/2004, richiamata da Tribunale Bari Sez. lavoro, sentenza del 15 novembre 2017);
  • l'esecutività provvisoria della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. è limitata ai capi della decisione che non sono in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. In buona sostanza, «l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive non è consentita (essendo necessario il passaggio in giudicato) nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico.  

    Viceversa, nel caso in cui la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, la ridetta anticipazione a fini esecutivi è invece consentita, essendo la stessa compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (come nel caso riguardante la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute da un istituto di credito a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi della Legge Fall., art. 67)» (Cass., n. 16737/2011, richiamata da Cass. civ., n. 28508/2018).

Somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado e riforma in appello: La parte soccombente nel giudizio di primo grado, condannata al pagamento di una somma di denaro, può provvedere, in pendenza del termine d'appello, al relativo pagamento. In tali casi, detta parte, unitamente alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado, dovrà chiedere la restituzione delle somme versate in esecuzione della pronuncia impugnata. In relazione a questa domanda, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado dal momento che la domanda in questione è una richiesta che non poteva essere formulata precedentemente. Ne consegue che, «se il giudice dell'impugnazione omette, in tale qualità, di pronunziarsi sul punto, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o di riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato« (Cass., n. 15461/2008, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 14253/2019). 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Primario: legittima la sospensione se non dirige e...
Per le spese sanitarie obbligatorio il pagamento t...

Cerca nel sito