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Pensione dell'avvocato: quando la Cassa forense può rettificarla?

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Il potere della Cassa forense di rettifica della pensione e il principio di affidamento dell'avvocato pensionato nella sicurezza giuridica

Il diritto soggettivo alla pensione, sia per i lavoratori subordinati che per quelli autonomi, può essere limitato con riferimento «alla proporzione fra contributi versati e ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione» (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 16415/2019). Tale limitazione, ove è prevista dalla legge, risponde all'esigenza di tutelare un interesse pubblico, quale l'esatta corrispondenza della posizione contributiva-previdenziale alle regole che la disciplinano. Un interesse, questo, che non viola il principio della tutela dell'affidamento del pensionato nella sicurezza giuridica.

Con riferimento al diritto alla pensione di anzianità degli avvocati, anche tale diritto, una volta maturato, potrebbe essere rettificato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense [1].

E ciò in considerazione del fatto che l'attività istituzionale di previdenza e assistenza di tale ente, nonostante la privatizzazione [2] di quest'ultimo, è rimasta un'attività pubblica (Corte Cost. n. 248/1999, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 16415/2019) e l'esercizio del potere di rettifica in questione risponde all'esigenza di tutela dell'interesse pubblico su enunciato. 

Questo ovviamente esclude che alla prestazione previdenziale erogata dalla Cassa forense possa essere applicato lo schema privatistico "proposta contrattuale-accettazione" (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 16415/2019).

Limiti temporali al potere di rettifica della pensione

La Cassa forense non può «rettificare senza limiti di tempo la misura della pensione da essa liquidata (a differenza di quanto è previsto per le gestioni previdenziali affidate all'INPS)». Il potere in questione, infatti, può essere esercitato nei limiti della prescrizione decennale, perché non vi è una norma di legge che attribuisce a tale ente un potere di rettifica senza limitazione temporale. La Cassa forense, quindi, ha, sì, «la facoltà di controllare, all'atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto, ma limitatamente agli ultimi dieci anni». Sebbene la tutela dell'interesse pubblico dell'esatta corrispondenza della posizione contributiva-previdenziale alle regole che la disciplinano è alla base dell'esercizio del potere di rettifica, non bisogna dimenticare che detto esercizio deve essere disciplinato dalla legge, la quale non deve mai oltrepassare i limiti della ragionevolezza e ledere il diritto di affidamento del pensionato nella sicurezza giuridica e quindi nella sicurezza di ottenere una pensione effettivamente corrispondente a quanto versato. Ne consegue che consentire una rettifica senza limiti temporali, in assenza di una previsione legislativa ad hoc, significherebbe far prevalere l'iniziativa unilaterale della Cassa forense, e non legislativa, con conseguente grave violazione della sicurezza dei rapporti giuridici (Cass. n. 11792/2005, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 16415/2019). 

Per l'esercizio corretto di tale potere di rettifica, la Cassa, sempre nei suddetti limiti temporali, può anche inviare questionari agli iscritti finalizzati all'ottenimento di chiarimenti ed elementi utili per la contribuzione. La mancata risposta potrebbe sospendere l'erogazione della pensione sino a una comunicazione di riscontro e potrebbe essere causa di segnalazione dell'iscritto al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione di quest'ultimo dall'esercizio professionale a tempo indeterminato [3].

Il potere di rettifica della Cassa forense nella giurisprudenza

Nel caso in cui un iscritto abbia omesso di versare i contributi previdenziali o abbia versato contributi previdenziali in misura parziale per un certo numero di annualità, queste non possono essere escluse dal computo eseguito ai fini della maturazione del diritto alla pensione. E ciò ove la Cassa non abbia provveduto a esercitare i dovuti controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti nei limiti temporali fissati dal sistema della previdenza forense, ossia nel termine di dieci anni. Il rispetto di tali limiti è importante, essendo questi dettati:

  • «a garanzia dell'ente, cui non possono affidarsi indagini su periodi lontani nel tempo per le oggettive difficoltà degli accertamenti;
  • a tutela dell'assicurato, al fine di non rendere eccessivamente difficoltosa la prova dell'esattezza delle contribuzioni versate.

Il tutto in un'ottica di prevalenza dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella dell'esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, della posizione contributiva - previdenziale alle regole disciplinanti la sua configurazione » (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 7621/2015).

Note

[1] Art. 20 Legge n. 576/1980:

«La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'art. 17, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta».

[2] Art. 1 D.lgs.n. 509/1994:

«1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. 2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. 3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. 4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri: a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti; b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata; c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni biennio».

[3] Art.17 Legge n. 576/1980, comma 5:

«[...] L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'art. 2 Legge n. 536/1949;la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta [...]».

 

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