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Notaio, se riceve un atto carente di dichiarazione di conformità allo stato dei dati catastali commette illecito disciplinare sanabile a certe condizioni

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Con sentenza n. 29894 del 20 novembre 2018, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di illecito disciplinare dei notai. In buona sostanza, i Giudici di legittimità si sono domandati se la conferma (sanatoria) di un atto di trasferimento di immobili, nullo ai sensi della Legge n. 52/1985, art. 29, comma 1 bis, ossia per carenza di apposizione della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie degli immobili da parte di un notaio, possa sanare l'illecito disciplinare di quest'ultimo di cui all'art. 28 della Legge Notarile. La risposta è affermativa, a livello teorico, ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame della Suprema Corte di Cassazione.

Il ricorrente, notaio, è stato ritenuto responsabile:

  • in primo grado, in relazione a un atto di donazione, della violazione di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis per la mancata apposizione delle dichiarazioni di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie degli immobili oggetto della donazione;
  • in secondo grado, per ulteriori illeciti denunciati, quale la dichiarazione di conformità inserita in modo incompleto in altri sessanta atti.

Il caso è giunto dinanzi ai Giudici di legittimità.

Innanzitutto, appare opportuno chiarire che l'art. 29, comma 1 bis, della legge su citata afferma che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento [...], la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. 

Il successivo comma 1 ter, stabilisce che, in mancanza di riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della predetta dichiarazione, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. Detto questo, necessita, ora, passare all'esame dell'art. 28 della Legge professionale dei notai. Secondo tale disposizione, il notaio non può ricevere o autenticare atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico. Orbene, da tale ultima norma e dall'espressione "proibiti dalla legge" ivi contenuta, emerge con chiarezza che il notaio è responsabile ogniqualvolta riceve un atto affetto da nullità assoluta. Ma quando si può parlare di nullità assoluta? Un esempio di nullità assoluta è dato proprio da quegli atti che sono compiuti in violazione di norme finalizzate a contrastare l'evasione fiscale, come appunto l'art. 29, comma 1 bis. La nullità contemplata da questo articolo, infatti, è assoluta in considerazione del fatto che la ratio sottesa a tale norma risponde proprio a "una finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale" (Cass. 8611/2014). Detto questo, cosa accade quando un atto è affetto da nullità assoluta? L'atto sarà privo di effetti, però, nel caso degli atti oggetto della presente discussione, l'art. 29, comma 1 ter prevede, come detto, la possibilità di conferma. La conseguenza di tale conferma è il recupero dell'atto nullo. In buona sostanza, la conferma va a sanare la nullità assoluta e fa venir meno, ex post, la responsabilità disciplinare del notaio che ha ricevuto l'atto nullo. Tutto questo, però, a determinate condizioni. Vediamo quali. Affinché tale responsabilità venga meno occorre che già nel procedimento disciplinare o comunque davanti al giudice, il notaio dimostri che:

  • l'atto di conferma sia stato posto in essere;
  • al momento del compimento dell'atto nullo era esistente la conformità allo stato di fatto dei dati catastali di cui l'atto nullo è carente.

Nel caso in cui tali condizioni non sussistano, allora l'atto è privo di effetti e il notaio non potrebbe essere esonerato da responsabilità disciplinare. Orbene, tornando al caso in esame, il ricorrente, ricevendo gli atti in questione, privi degli elementi di cui all'art. 29 su menzionato, ha commesso l'illecito disciplinare previsto dalla legge professionale innanzi indicata. Per liberarsi da questa responsabilità, il notaio avrebbe dovuto dimostrare che:

  • gli atti invalidi da lui ricevuti fossero confermabili e, quindi, sanabili;
  • gli atti invalidi fossero stati effettivamente oggetto di conferma.

Nella fattispecie di cui stiamo discorrendo, il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio su esposto e pertanto, non può ritenersi liberato da responsabilità. Infatti, secondo i Giudici di legittimità, è corretta e assolutamente non viziata la decisione della Corte d'Appello, secondo la quale il notaio è responsabile dell'illecito di cui all'art. 28 Legge Notarile, avendo lo stesso ricevuto atti nulli, senza sincerarsi della possibilità che gli stessi fossero sanabili per conferma. Ne consegue, quindi, che, in relazione ai suddetti atti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la sanatoria, in questione, non può liberare il ricorrente dall'illecito in questione e il ricorso proposto non può essere accolto, alla luce di quanto sin qui detto. 

 

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