Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Cassazione: retribuzione di risultato non spetta ai dirigenti "facenti funzione"

I giudici della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4622 del 28 febbraio 2018 hanno stabilito il principio in base al quale al dipendente pubblico che svolge le mansioni "facente funzione" di dirigente, spettano le retribuzioni per le mansioni superiori svolte ma non gli spettano i compensi a titolo di retribuzione di risultato.



Era accaduto che un funzionario pubblico dipendente del Ministero dell´Interno presso il Commissariato di Governo per la Provincia di Trento, con la qualifica di direttore amministrativo contabile, deduceva di essere stata incaricata dal settembre 2005 di sostituire l´allora dirigente trasferito ad altra sede, in attesa della assegnazione di un dirigente contrattualizzato. Sosteneva che detto ufficio costituiva ufficio dirigenziale non generale, da conferire ai dirigenti di II fascia dell´area I dell´Amministrazione civile dell´interno presso le Prefetture. Proponeva quindi ricorso al Tribunale di Trento per chiedere il riconoscimento delle le differenze retributive per avere svolto le mansioni superiori.
A conclusione del giudizio il Tribunale riconosceva le mansioni superiori e determinava l´ammontare del credito. Avverso tale decisione,p il Ministero proponeva impugnazione avanti la Corte di Appello che dichiarava l´appello proposto inammissibile.



Il Ministero ricorreva per cassazione contro la pronuncia della Corte di Appello deducendo col secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 35 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001,dell´accordo collettivo 31 gennaio 2001 e del CCNL-Ministeri/ dirigenti 21 aprile 2006, in particolare artt. 44, 48, 49, 52, 54, 57 e 58, nonché dell´art. 67, comma 3, del CCNL 2002/2003, in relazione all´art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Secondo quanto sostenuto dall´Avvocatura dello Stato la decisone della Corte era da censurare in quanto il riconoscimento alla dipendente della retribuzione di risultato nella sua parte fissa sarebbe stato in contrasto con le disposizioni contrattuali richiamate. A sostegno della censura, il ricorrente richiamava la sentenza della Cass., n. 20796 del 2011, ed il fatto che nel lavoro pubblico, per il trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, l´art. 44, comma 3, del CCNL stabilisce che la retribuzione di risultato, comprensiva della quota fissa minima di cui si compone, è erogata solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi previamente determinati cui la stessa è correlata.



Secondo i giudici di legittimità il motivo proposto dal ricorrente era fondato in quanto la Corte territoriale nella decisione impugnata aveva ritenuto erroneamente che non assumesse rilievo il conseguimento degli obiettivi da parte della dipendente, dato che secondo la Corte di Appello tale diritto sarebbe stato da riconoscere al dipendente per il solo fatto dello svolgimento, da parte sua, delle mansioni di dirigente.
I giudici di legittimità invece hanno chiarito che per poter riconoscere il diritto alla retribuzione di risultato è assolutamente necessario che al dipendente siano stati previamente assegnati gli obiettivida raggiungere e - dopo positivo esame in ordine al raggiungimento - avrebbe potuto essergli riconosciuta la relativa retribuzione. Nel caso di specie era invece emerso che la dipendente non era stata destinataria di alcuna assegnazione preventiva di obiettivi e pertanto nessuna verifica era mai stata effettuata sul loro raggiungimento.



Pertanto il ricorso in ordine a tale motivo è stato ritenuto fondato e così la Corte ha deciso di accoglierlo e di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata della Corte d´Appello di Trento in relazione al motivo accolto e ha rinviato al giudizio alla Corte d´Appello di Venezia.
Si allega sentenza

Documenti allegati
Dimensione: 48,22 KB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Decisione del MEF: pensionati hanno diritto a esen...
Cassazione: è nulla la sentenza del giudice di mer...

Cerca nel sito