, è stato chiarito dal Governo che le agevolazioni previste dalla normativa vigente avente ad oggetto la
per i fondi agricoli o per le aree edificabili in possesso dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli professionali
Per poter godere del trattamento agevolato riservato ai soggetti in argomento occorre verificare la
contemporanea sussistenza di tutti i requisiti di natura sia oggettiva che soggettiva, individuabili sulla base del combinato disposto dell´art. 13, comma 2 del D. L. n. 201 del 2011 e dell´art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, puntualmente illustrati anche nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, vale a dire:
1. il possesso del fondo;
2. la persistenza dell´utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l´esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso;
3. la qualifica soggettiva di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all´art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004;
4. l´iscrizione nella previdenza agricola.
L´intervento del MEF si è reso necessario a seguito dei dubbi che molti Comuni hanno avuto nell´applicare la normativa in questione, all´indomani della pubblicazione della sentenza n. 13745 del 31 maggio 2017 pronunciata dalla Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione che nel respingere un ricorso proposto avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale dell´Abruzzo, aveva affermato il principio secondo cui le agevolazioni citate tra cui l´esenzione dell´IMU potevano essere applicate ai coltivatori diretti o agli IAP purchè non fossero pensionati.

Il MEF adesso col citato provvedimento ha concluso che ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all´art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall´ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell´art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l´utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l´esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all´allevamento di animali, in virtù dell´art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011.
Si allega : la sentenza n. 13745 /2017 della Corte di Cassazione e la Risoluzione n. 1/DF del MEF