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Multe rilevate con T-red, SC: sono legittime anche se omessa l'attestazione di funzionalità

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Con ordinanza n. 10458 del 15 aprile 2019, la Corte di Cassazione è tornata a parlare di sanzioni amministrative. Questa volta si tratta di infrazioni del codice della strada rilevate a mezzo delle apparecchiature T-red, ossia strumenti che segnalano il passaggio degli autoveicoli mentre il semaforo proietta la luce rossa. Oggetto di discussione è la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, dell'attestazione di funzionalità di tali strumenti di rilevazione mediante tarature e verifiche periodiche.

Tale omissione inficia il procedimento sanzionatorio? Secondo i Giudici di legittimità, no.

Ma vediamo perché.

I fatti di causa.

Al ricorrente è stato notificato un verbale di accertamento, con il quale la Polizia Municipale gli ha contestato la violazione dell'art. 41, comma 11, del Codice della strada, con riferimento all'art. 146 stesso codice, comminandogli la sanzione di € 153,90 e la decurtazione di sei punti dalla patente di guida. In buona sostanza, egli, alla guida di un'autovettura, ha attraversato l'incrocio semaforico, mentre era proiettata la luce rossa. Contro tale verbale, il ricorrente ha proposto opposizione, deducendo che il verbale in questione non attesta la funzionalità dell'apparecchiatura T-red con cui è stata rilevata l'infrazione, mediante tarature e verifiche periodiche. A suo dire, tale omissione è sufficiente per i) rendere illegittimo il procedimento sanzionatorio e ii) chiederne il relativo annullamento.

Il Giudice di Pace, in prima istanza, e il Tribunale, in grado d'appello, hanno rigettato l'opposizione.

Così il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

 La decisione della S.C.

La questione in esame riguarda:

  • l'attraversamento di un'intersezione semaforizzata mentre viene proiettata la luce rossa;
  • l'accertamento di tale violazione mediante un strumento elettronico, denominato T-red.

Il ricorrente, nella vicenda in oggetto, ritiene che a questi tipi di apparecchiature trova applicazione il principio stabilito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2015, secondo cui con riferimento alle violazioni rilevate mediante strumenti di misurazione elettronica, è necessaria l'attestazione del funzionamento di tali apparecchi, attraverso taratura e periodiche verifiche.

Di diverso avviso sono i Giudici di legittimità.

Questi ultimi, al contrario, affermano che la sentenza su richiamata concerne «le sole apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazione dei limiti di velocità» e non tutti gli strumenti di rilevazione elettronica. Il T-red in questione non è un'apparecchiatura di misurazione. Ne consegue, secondo la Corte di cassazione, che in capo alla pubblica amministrazione non sussiste alcun obbligo di sottoporre a taratura anche questo tipo di strumento.

In un caso analogo alla fattispecie di cui stiamo discorrendo, un recente orientamento della giurisprudenza (Cass. n. 11574/2017), richiamato dagli stessi Giudici di legittimità, afferma che «in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso».  

Gli apparecchi T-red, in buona sostanza, in forza di tale orientamento, si presumono funzionanti sino a quando non sia accertato «il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento».

Circostanze, queste, che vanno tutte provate concretamente a cura dell'opponente. Con l'ovvia conseguenza che per dimostrare che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura sia idonea a inficiare il verbale ex art. 142 del codice della strada (relativo ai limiti di velocità) non è sufficiente l'allegazione di «considerazioni di tipo meramente congetturale»

Tornando al caso di specie, il ricorrente non ha provato che il T-red, il giorno in cui è stata effettuata la rilevazione, non funzionasse perfettamente. Una mancanza, questa, che non può essere ritenuta colmata dall'omessa indicazione, nel verbale di constatazione, dell'attestazione di funzionalità di tali strumenti di rilevazione in discussione. E tanto in virtù di quanto innanzi esposto.

Ne consegue, secondo la Corte di cassazione, che le doglianze del ricorrente sono infondate. Un'infondatezza, questa, che appare ancora più evidente, a parere dei Giudici di legittimità, laddove si consideri che dal predetto verbale, tra l'altro, emerge che:

  • l'apparecchio in questione è «stato debitamente omologato»
  • gli agenti accertatori hanno «preventivamente verificato la perfetta funzionalità».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata. 

 

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