Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Motivazione apparente della sentenza: vizio sindacabile in sede di legittimità

Imagoeconomica_592471

Inquadramento normativo: Art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.

La motivazione della sentenza: La sentenza, tra i requisiti, deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.). In buona sostanza, la sentenza deve essere motivata e detta motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi (art. 118 disp. att. c.p.c.).

La motivazione e il dovere del giudice di dare visibilità al suo iter logico-giuridico: La motivazione della sentenza impone e consente al giudice di dare piena visibilità al percorso argomentativo. Per tal verso essa non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020, richiamate da Cass., n. 30777/2021). 

Quando la motivazione della sentenza è apparente? La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito la Corte di Cassazione, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., n. 13977/2019, S.U. n. 22232/2016, richiamate da Cass., n. 30777/2021). Oltre a questa ipotesi, la motivazione di una sentenza può ritenersi apparente quando essa non è riferibile al caso concreto neppure in via indiretta. In buona sostanza, si tratta di una motivazione di mero stile o standard che riprende un modello argomentativo apriori e che prescinde dall'effettivo e specifico sindacato sul fatto. In tale caso, si verifica un'anomalia motivazionale che si traduce in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé e ciò purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.  

Tale anomalia, in pratica, deve configurarsi nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., nn. 8053/2014, 8054/2014, Cass., n. 21257/2014, richiamate da Cass., n. 30777/2021).

In tutte queste ipotesi, sarà possibile il sindacato di legittimità sulla motivazione e la sentenza potrà essere dichiarata nulla, soprattutto se attraverso il costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, il giudice di merito si sia illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione (Cass., n. 30777/2021).

Motivazione apparente e corretto bilanciamento degli opposti interessi delle parti: Non ricorre un'ipotesi di motivazione apparente nel caso in cui il giudice di merito abbia semplicemente dato una diversa interpretazione delle circostanze di fatto che sono state tutte osservate con corretti criteri, attraverso il bilanciamento degli opposti interessi delle parti. Se, infatti, le osservazioni del giudice di merito non hanno un grado di astrattezza tale da rendere la motivazione del tutto apodittica o astratta rispetto alla fattispecie osservata, essa sarà sottratta al sindacato in sede di legittimità (Cass., n.. 36644/2021). 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Recupero dei crediti di terzi verso il condomìnio:...
Nuovi scaglioni IRPEF dal 2022

Cerca nel sito