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Mobilità orizzontale, S.C.: la contrattazione collettiva non può legittimare attribuzioni di mansioni che pregiudichino la professionalità acquisita dal dipendente

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Con ordinanza n. 28240 del 6 novembre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che la previsione contrattuale di ricorrere alla mobilità orizzontale al fine di far fronte a contingenti esigenze aziendali o al fine di valorizzare la professionalità di tutti i lavoratori inquadrati in una data qualifica, non può legittimare uno spostamento in diverso ambito organizzativo a discapito della professionalità acquisita dal dipendente a cui sono attribuite mansioni diverse. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità. Il dipendente della ricorrente è stato trasferito in altra sede con assegnazione di mansioni diverse rispetto a quelle sino ad allora svolte. Il lavoratore, ritenendo dette mansioni inferiori a quelle originariamente a lui attribuite, ha convenuto in giudizio la ricorrente per ottenere:

  • la condanna di quest'ultima alla reintegra nell'originaria sede lavorativa e nelle corrette mansioni;
  • la condanna al risarcimento del danno derivante dall'asserito demansionamento.

In primo grado, il dipendente della ricorrente ha ottenuto una sentenza a sé sfavorevole, contro la quale ha proposto appello. La Corte territoriale adita ha parzialmente accolto l'impugnazione del dipendente e così il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Quest'ultima, innanzitutto, parte dell'esame dell'art. 2103 c.c., comma 1, secondo cui il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Fatta questa premessa, non è escluso che la contrattazione collettiva possa prevedere meccanismi di mobilità orizzontale mediante apposita clausola, allorquando il mutamento di mansione è necessario per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica. 

In tali casi, tuttavia, la previsione non deve porsi in contrasto con l'art. 2103 su citato (Cass. s.u. 24.11.2006 n. 25033). In buona sostanza, la suddetta previsione contrattuale non deve compromettere la garanzia prevista dalla disposizione di cui stiamo discorrendo, attraverso l'indiscriminata fungibilità di mansioni. Ne consegue che il lavoratore addetto a determinate mansioni - che il datore di lavoro è tenuto a comunicargli ex art. 96 disp. att. cod. civ. nell'esercizio del suo potere conformativo delle iniziali mansioni alla qualifica -, non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorché rientranti nella medesima qualifica contrattuale, dovendo, per contro, procedere ad una ponderata valutazione della professionalità del lavoratore al fine di salvaguardare, in concreto, il livello professionale acquisito e di fornire un'effettiva garanzia dell'accrescimento delle capacità professionali del dipendente (V., tra le altre, Cass. 3.2.2015 n. 1916, Cass. 25.9.2015 n. 19037, Cass. 11.11.2009 n. 23877, Cass. 4.3.2014 n. 4989, Cass. 23.7.2007 n. 16190). Pertanto, in un giudizio in cui deve essere accertata la legittimità del potere del datore di lavoro in merito all'attribuzione di nuove mansioni al dipendente, si dovrà tener conto:

  • dell'omogeneità tra le mansioni originarie e quelle successivamente attribuite;
  • l'equivalenza di tali mansioni rispetto alla competenza richiesta al livello professionale raggiunto e al patrimonio acquisito dal dipendente.

Se mancano tali requisiti, allora la mobilità orizzontale sarà in contrasto con l'art. 2103 c.c.; un contrasto, questo, che non potrà essere superato neppure ove entrambe le tipologie di mansioni rientrino nella medesima area operativa. 

In buona sostanza, a parere dei Giudici di legittimità, è importante, in tali giudizi, accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza tecnico professionale del dipendente e siano tali da salvaguardarne il livello professionale acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze. E ciò in considerazione del fatto che il baricentro dell'art. 2103 c.c. è dato dalla protezione della professionalità acquisita dal prestatore di lavoro (Cass. s.u. 24.11.2006 n. 25033). Orbene, tornando alla fattispecie in esame, in essa, esiste una previsione contrattuale di mobilità orizzontale. Tale previsione, a parere della Corte di Cassazione, sebbene attribuisca al datore di lavoro il potere di spostare il dipendente al fine di sopperire a contingenti esigenze aziendali o al fine di consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in una data qualifica, deve essere interpretata alla luce del seguente principio, ossia uno spostamento del dipendente in un diverso ambito organizzativo non può avvenire a detrimento della professionalità acquisita dal lavoratore. Nel caso di specie, invece, tale principio non è stato preso in considerazione dal momento che le nuove mansioni attribuite al lavoratore non solo hanno mortificato detta professionalità, ma l'hanno anche vanificata. Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, la Corte di Cassazione, ritenendo che i Giudici di appello hanno ben motivato la loro decisione, ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di secondo grado. 

 

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