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La circostanza in base alla quale il diritto al lavoro è stato inserito all'interno dei principi fondamentali è stata interpretata quale prescrizione avente portata generale e, soprattutto, non limitata ai soli rapporti economici: tramite il lavoro, infatti, si realizza una crasi tra il principio personalistico e quello solidarista caratterizzata, a sua volta, dalla previsione di un diritto, dovere all'esercizio di un'attività lavorativa.
Il fatto che il lavoro sia stato posto quale fondamento della Carta costituzionale italiana rappresenta la scelta del Costituente di adottare una norma di principio da declinare in modo coerente con le altre disposizioni costituzionali. Conformemente a questa premessa parte della dottrina è arrivata ad affermare che «non è il lavoro nella sua materialità che fonda la Repubblica, ma è la Repubblica, nella sua Carta costituzionale, che sceglie di porre a suo fondamento il lavoro; in questo significato letteralmente pi corretto, il lavoro non è il fondamento fondante la forza sociale dalla quale la Repubblica prende origine, ma è la sua norma di principio, accanto a quella democratica, dalla quale, pertanto, dovrebbe derivarne un fondamentale assetto della sua costituzione economica formale da ricercarsi nella parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini attinenti essenzialmente ai rapporti economici.
Alla centralità conferita al principio lavorista si accompagna una «portata universale» dello stesso idonea ad includere al proprio interno le diverse forme della 'vita activa' (il lavoro subordinato, il lavoro autonomo, il lavoro imprenditoriale, ecc.), mediante le quali si realizza quella saldatura tra realizzazione individuale e riconoscibilità sociale su cui si gioca la capacità di progresso di una comunità.
La Costituzione, in materia di diritto al lavoro, contiene una specie di nucleo duro che continua a possedere una propria utilità la quale si traduce in un divieto assoluto circa la realizzazione del lavoro prestato in condizioni di dipendenza economico-sociale. Questo monito contenuto nella Carta costituzionale risulta essere rivolto al legislatore, il cui compito è quello di predisporre politiche capaci di arginare le naturali tendenze aggressive del capitale, al sindacato che, in sede di contrattazione collettiva provveda ad estendere ai nuovi lavoratori protezioni effettive e concrete ed infine alla giurisdizione in sede di interpretazione. La problematica che emerge concerne la tendenza a rivolgersi al potere giudiziario in modo individuale per ottenere giustizia non adottando forme di organizzazione collettiva.
L'automazione ha posto, quale problematica principale da un punto di vista storico, una scissione tra le posizioni che forniscono una interpretazione ottimistica del fenomeno e le posizioni che ne danno una lettura pessimistica a seconda della matrice alla quale si aderisce. Nella versione liberale, ossia quella che fornisce un'interpretazione positiva, l'automazione viene vista come uno strumento per diminuire la fatica dell'essere umano poiché diretta ad agevolarne il lavoro; a contrario, secondo l'impostazione marista, il macchinario risulta essere utilizzato solamente per produrre ci che lo stesso filosofo definisce quale plusvalore.
Aderendo a questa seconda ricostruzione il progresso tecnologico, quindi, rappresenterebbe un mezzo di oppressione del proletariato e, di conseguenza, preordinato ad accrescere il divario tra il datore di lavoro e il lavoratore. La problematica appena esposta ha subito un'accelerazione negli anni recenti in quanto si è realizzata una esponenziale crescita di disoccupazione determinata dai nuovi progressi tecnici consistenti nella robotica, nell'applicazione dell'intelligenza artificiale ed infine dal graduale procedimento di informatizzazione all'interno di diversi settori delle società e del mondo del lavoro. Precisamente la preoccupazione di parte della dottrina concerne il cambiamento che i nuovi progressi possono determinare, ossia, nell'era dell'informatizzazione e di questa "nuova automazione", infatti, il problema non sarà più tanto il fatto che le macchine soppiantino l'uomo nello svolgimento del lavoro manuale ma diventerà, piuttosto, il fatto che le intelligenze artificiali saranno in grado di soppiantare l'uomo anche nello svolgimento di prestazioni intellettuali.
In conclusione, l'utilizzo e l'applicazione dell'informatica e della tecnica al mondo del lavoro, in assenza di una regolamentazione della stessa, determina sicuramente un'elusione del dettato costituzionale in materia di diritto del lavoro.
La gestione della prestazione lavorativa da parte di una piattaforma digitale e, quindi, di un algoritmo, determina l'insorgenza di minacce ai diritti fondamentali da parte di queste nuove tecnologie al punto da indurre la riflessione costituzionalistica ad interessarsi del fenomeno sulla scorta dell'affermazione contenuta nell'art. 1 Cost. secondo cui «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».
La realizzazione di un mercato del lavoro globale dominato dalla gig economy importa una continua ed incessante competizione diretta al ribasso del costo della prestazione lavorativa al punto da indurre i prestatori di lavoro ad accettare la retribuzione più esigua senza possedere nemmeno la garanzia di ottenerla. Il binomio rappresentato dalla sconfinatezza della Rete e la sua potenzialità di creare e riprodurre le dinamiche all'interno del cyberspazio in assenza di una regolamentazione specifica rende possibile una totale deresponsabilizzazione in relazione alla dinamica tra il richiedente e l'esecutore della prestazione.
Per questo motivo è necessario e forse urgente costruire quello che è stato definito un «costituzionalismo tecnologico al quale affiancare l'attività legislativa chiamata a decidere sull'impiego e sullo sviluppo delle nuove tecnologie in costante dialogo con tecnici e scienziati al fine di individuare il necessario bilanciamento tra i principi fondamentali e le spinte tecnocratiche.
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Sono un’appassionata di diritto delle nuove tecnologie e lo faccio da Avvocatessa e giornalista, studiando, applicando e raccontando le regole e le politiche dell’innovazione in ambito nazionale ed europeo.