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Micropermanenti risarcibili anche senza un accertamento strumentale, se è stato rispettato il contraddittorio

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 Con la decisione n. 10816 dello scorso 18 aprile, la III sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla rilevanza degli esami strumentali nell'accertamento delle microlesioni permanenti, ha liquidato il danno accertato all'esito di un rigoroso contraddittorio tra le parti, sebbene non fosse stato eseguito alcun referto strumentale per immagini, posto che "ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell'invalidità permanente a una verifica strumentale.".

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla domanda proposta da un soggetto, vittima di un tamponamento, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesioni personali micropermanenti, riportate all'esito del sinistro.

La compagnia assicuratrice del veicolo tamponante contestava la domanda, rilevando come lesione al rachide cervicale lamentata non fosse stata accertata – come, invece, richiesto dall'art. 139, comma 2, del codice delle assicurazioni – da alcun accertamento "clinico strumentale obiettivo".

Il Giudice di Pace di Rimini, sulla scorta della ctu medico legale attestante la sussistenza, quale conseguenza del sinistro, di una lesione permanente, i cui postumi invalidanti venivano stimati nel 2%, condannava la compagnia assicuratrice a risarcire il danno biologico subito dall'attore per invalidità temporanea e per invalidità permanente. Il Tribunale di Rimini confermava la sentenza del giudice di prime cure.

Contro siffatta decisione, proponeva ricorso per Cassazione la compagnia assicuratrice, deducendo come la Corte di merito avesse errato nel ritenere che il danno biologico da invalidità permanente fosse risarcibile anche in assenza di un accertamento "strumentale" dei postumi, qualora l'esistenza di essi potesse affermarsi sulla base di un'ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico-legale.

In particolare, il ricorrente sosteneva che le pertinenti disposizioni di legge (commi 1 ter e 3 quater dell'art. 32 del D.L. 1/2012) introdurrebbero una vera e propria condizione di risarcibilità del danno biologico lieve, sia esso temporaneo o permanente: la lesione deve essere visibilmente o strumentalmente accertata tramite un riscontro medico legale. Il precedente comma 3-ter, invece, detterebbe una regola speciale per i soli danni permanenti, consentendone il risarcimento solo quando le lesioni di lieve entità siano "suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo".

Secondo la compagnia assicuratrice, raccordando le due disposizioni, si dovrebbe concludere che in nessun caso un danno lieve alla persona potrebbe dar luogo al risarcimento per postumi permanenti in mancanza di reperti documentali strumentali in grado di obiettivare la lesione al momento del sinistro.

Il danneggiato rilevava, invece, come la diversa interpretazione propugnata dal ricorrente avrebbe portato alla violazione del diritto alla difesa, essendo il danneggiato onerato di una prova impossibile in tutti i casi in cui manchi in medicina un accertamento strumentale per un determinato traumatismo, così trasformando il risarcimento in un indennizzo.

Sul punto evidenziava come, secondo la giurisprudenza, gli "accertamenti clinico strumentali" di cui al comma 3-ter coinciderebbero con il "riscontro visivo o strumentale" di cui al successivo comma 3-quater, sicché la legge non avrebbe posto alcun limite ai mezzi di diagnosi, con la conseguenza che qualunque tecnica di accertamento del danno sarebbe consentita se il requisito della scientificità risulta rispettato.

La Cassazione non condivide le doglianze dell'assicurazione ricorrente. 

 La Corte evidenzia come – anche alla luce degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private – i richiamati commi 3-ter e quater vanno letti in correlazione alla necessità che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale.

Tuttavia, sebbene la normativa di cui al D.L. del 2012 richieda un rigoroso accertamento dell'effettiva esistenza delle patologie di modesta entità, non è corretto avallare la tesi secondo cui la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale: una siffatta interpretazione, infatti, porterebbe a seri problemi di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza.

Ne deriva che, ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini.

La sentenza impugnata ha rispettato siffatto principio, posto che aveva rilevato, all'esito dell'espletata CTU, come si fosse giunti all'affermazione dell'esistenza del danno e a una sua valutazione sulla "base di una verifica obiettiva svoltasi nel contraddittorio di tutte le parti": è stato, quindi, osservato il "modus operandi" richiesto dalla giurisprudenza, posto che pur senza esigere che la prova della lesione fosse fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale, si è nondimeno compiuto un rigoroso accertamento dell'effettiva esistenza delle patologie di modesta entità.

Alla luce di siffatte contingenze, la Cassazione rigetta il motivo di ricorso.

 

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