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Mascherine e guanti: committente deve fornirle ai riders

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 Con decreto dello scorso 1 aprile, la sezione lavoro del Tribunale di Firenze, occupandosi della delicata materia della sicurezza sul lavoro, ha accolto il ricorso cautelare di un rider che lamentava la mancanza dotazione, da parte della compagnia per la quale lavorava, di dispositivi di protezione individuale necessari svolgere il proprio lavoro durante l'emergenza sanitaria da Coronavirus.

Il Tribunale ha ordinato all'impresa di consegnare al ricorrente i vari dispositivi di protezione individuale, precisando che la protrazione dello svolgimento dell'attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute.

Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale prende avvio con il deposito di un ricorso cautelare da parte di un lavoratore, che chiedeva l'emissione di un decreto cautelare con il quale il giudice, inaudita altera parte, ordinasse alla Just Eat Italy s.r.l., società per la quale il ragazzo prestava attività lavorativa quale rider, di mettere a disposizione dello stesso dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19.

In particolare nel ricorso il ricorrente deduceva di essere iscritto nella piattaforma della Just Eat Italy s.r.l. e di svolgere in favore della stessa società attività di "rider", consistente nel recapito di alimenti e cibi da asporto per conto di esercizi convenzionati della società in favore di clienti della piattaforma. 

 Scoppiata l'emergenza sanitaria, il lavoratore aveva richiesto alla Just Eat Italy s.r.l. di essere dotato di dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19 (guanti, gel igienizzanti e prodotti di pulizia dello zaino), il cui utilizzo (quanto ai guanti ed alla mascherina) era stato consigliato dalla stessa società ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa; nonostante le richieste del lavoratore, la società non si era affatto attivata, così costringendolo a rivolgersi al Tribunale di Firenze.

Il Tribunale accoglie la domanda del ricorrente, ritenendo sussistente i presupposti per l'emissione dell'invocato decreto cautelare, che viene adottato, ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c., inaudita altera parte; secondo il giudicante, infatti, la convocazione della controparte avrebbe potuto pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sia per la natura del diritto coinvolto che alla luce dell'attuale rischio di possibile contagio da COVID-19 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il Tribunale precisa che il rapporto di lavoro sottoposto al proprio giudizio, pur se qualificabile come autonomo, deve ricondursi a quelli disciplinati dall'art. 2 del d.lgs. 81/2015, per i quali – qualora la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente – si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. 

 Il giudicante, richiamandosi a precedenti giurisprudenziali (cfr. Cass. Sent. N. 1663/2020) precisa che alla tipologia del rapporto in esame, per le modalità del suo svolgimento, può richiamarsi la disciplina del Capo V-bis del d.lgs. 81/2015 (Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali), finalizzate a stabilire "livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali" (art. 47-bis, comma 1, D.Lgs. 81/2015).

In particolare, l'art. 47-septies, comma 3, del citato decreto legislativo, prevede che il committente che utilizzi la piattaforma anche digitale sia tenuto nei confronti dei lavoratori, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adempiendo a tutti gli obblighi di legge ivi contemplati per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Ciò chiarito in merito agli obblighi incombenti sulla Just Eat Italy s.r.l., il giudice rileva come nel ricorso sia stata ampiamente allegata e dimostrata la circostanza secondo cui la convenuta non aveva messo a disposizione del lavoratore dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19: alla luce di tanto, il giudice ritiene sussistente, nel caso di specie, anche ilrequisito del periculum in mora necessario per l'adozione del provvedimento cautelare, essendo riscontrabile un pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto la protrazione dello svolgimento dell'attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute.

In conclusione, il Tribunale ordina a Just Eat Italy s.r.l. la consegna al ricorrente dei vari dispositivi di protezione individuale (mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino), assegnando alla parte il termine per l'instaurazione del giudizio di merito. 

 

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