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Mancato soccorso ad un paziente con attacco cardiaco in atto: omicidio colposo o rifiuto di atti di ufficio?

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Con la pronuncia n. 2979 dello scorso 22 gennaio, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha dovuto esaminare la peculiare posizione di un medico di guardia – che aveva omesso di recarsi tempestivamente a visitare un paziente, con forte dolore toracico, che poi moriva – valutando se siffatta condotta integrasse gli estremi dell'omicidio colposo, come emergente dall'imputazione, o del rifiuto di atti di ufficio.

Secondo gli Ermellini è l'imputazione – con la quale si circoscrivono i confini entro i quali al giudice è consentita la delibazione – a cristallizzare quali fatti debbano essere provati, con la conseguenza che se il fatto storico, sebbene astrattamente sussumibile sotto la fattispecie di rifiuto di atti di ufficio, sia stato qualificato nel capo di imputazione come omicidio colposo, è a tale ultima fattispecie che il giudice deve volgere lo sguardo nel decidere il merito della causa.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un medico di guardia che - pur essendo stata informata delle condizioni di salute di un paziente ricoverato per un dolore toracico e gastrico – ometteva di monitorarlo e, una volta chiamata per un malessere improvviso, di intervenire, con defibrillatore e specifica terapia farmaceutica, così cagionando il suo decesso per morte cardiaca improvvisa.

Formulata una imputazione per omicidio colposo, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in sede di giudizio abbreviato, assolveva il medico rilevando come le emergenze processuali avessero permesso di accertare che la morte del paziente era stata causata da un arresto cardiaco, non prevedibile né prevenibile, sicché il comportamento tenuto dall'imputata non aveva assunto alcun rilievo causale rispetto al decesso.

La Corte di Appello di Salerno, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado adottata, diversamente qualificando il fatto, condannava il sanitario in relazione al reato di rifiuto di atti di ufficio ex art. 328 c.p..

La Corte rilevava, infatti, come si fosse raggiunta prova circa l'omissione del sanitario: nonostante fosse stata informata del peggioramento delle condizioni di salute del paziente – che, per un forte malore, era caduto dal letto – e sollecitata a prestare assistenza medica, ingiustificatamente non si recava a visitarlo.

Secondo i Giudicanti siffatta condotta ben poteva essere qualificata come rifiuto di atto di ufficio da parte di un incaricato di pubblico servizio, senza che tale decisione determinasse una violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia, dato che il fatto contestato era più ampio rispetto a quello per il quale era stata adottata la decisione.

Ricorrendo in Cassazione, il sanitario censurava la sentenza impugnata per violazione di legge processuale, per avere la Corte di appello adottato una sentenza di condanna con riferimento ad un fatto di reato nuovo e diverso (sotto il profilo della struttura oggettiva e soggettiva, nonché della natura degli interessi giuridici protetti) da quello che le era stato contestato, senza il rispetto del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato e senza che le fosse consentito di difendersi in relazione a siffatta imputazione.

La Cassazione condivide le tesi difensive dell'imputata..

In punto di diritto, gli Ermellini ricordano che la funzione della imputazione è quella di delimitare l'oggetto delle prove da assumere nel giudizio e, nel contempo, circoscrivere i confini entro i quali al giudice è consentita la delibazione finale.

Ne deriva che nell'imputazione convivono due profili strettamente connessi tra loro: la descrizione di una vicenda umana attribuita ad un soggetto determinato, e l'indicazione di quali norme di diritto penale si ritengano violate da siffatto fatto: il fatto umano acquista una rilevanza come oggetto di una imputazione penale solo se nello stesso siano riconoscibili gli elementi costitutivi della fattispecie astratta descritta in quella norma. 

Di conseguenza, l'imputazione deve necessariamente contenere una esposizione fattuale accurata e precisa: l'essenzialità degli elementi che individuano quel fatto permette di distinguere il singolo accadimento dagli altri e consente di evitare quella sostituzione di elementi che finirebbe per legittimare il passaggio da un fatto ad un altro fatto.

La giurisprudenza (Cass. 17565/2017) ha, sul punto, precisato che la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva proprio quando si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano elementi essenziali costitutivi dell'addebito: con riferimento al caso di specie, la Corte di Appello – nel condannare l'imputata per il reato di rifiuto di atti di ufficio, ignorando che l'imputazione era di omicidio colposo – ha mutato un dato essenziale della vicenda, affermando la responsabilità dell'imputata sulla base di un elemento psicologico completamente diverso da quello originariamente ascrittole, passando da una incolpazione per colpa dovuta a negligenza ad una condanna per un comportamento omissivo doloso.

Si è così variata la natura stessa dell'ipotesi criminosa esaminata, creando una situazione di incertezza che ha necessariamente inficiato le strategie dell'imputata, la quale, chiamata a difendersi da un addebito per omicidio colposo, aveva approntato una strategia difensiva volta ad escludere una sua responsabilità per il decesso del paziente.

Secondo gli Ermellini, quindi, la sentenza impugnata, riqualificando il fatto, ha condannato il medico per fatto significativamente diverso, nei suoi elementi essenziali, da quello contestato con l'originaria imputazione, con conseguente difetto della concreta possibilità di esercizio dei correlati poteri difensivi dell'imputato: si impone, dunque, l'applicazione dell'art. 622 c.p.p. con annullamento della sentenza impugnata e rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. 

 

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