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Maltrattamenti in famiglia, SC: “Possono persistere anche dopo la fine della convivenza, se è nato un figlio”

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Con la sentenza n. 46486 dello scorso 15 novembre, la VI sezione penale della Corte di Cassazione, ha confermato la condanna per il reato di maltrattamenti inflitto ad un uomo che, anche a seguito della cessazione della convivenza, aveva insultato, percosso e minacciato la sua compagna e il loro figlio, escludendo che gli episodi verificatosi a seguito dell'allontanamento della donna esulassero dal perimetro applicativo della norma.

Si è difatti specificato che la nascita di un figlio comporta la permanenza di un complesso di obblighi verso lo stesso, per il cui adempimento la coppia, prima convivente, è chiamata a rapportarsi e segna altresì la persistenza dei doveri di collaborazione e rispetto reciproco, di tal che comportamenti comunque sorti nell'ambito di una comunità "familiare", in forza del principio di sussidiarietà, non esulano dalla fattispecie unitaria dei maltrattamenti.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato del reato di cui all'art.572 c.p. perché nel corso della convivenza familiare, spesso per futili motivi, aveva commesso ripetuti e abituali atti di violenza, ingiuria, minaccia, vessazione nei confronti della convivente, che insultava e picchiava con calci e pugni alla presenza del figlio e la teneva segregata in una stanza. 

Per tali fatti, sia il Tribunale di Marsala che la Corte d'appello di Palermo condannavano l'uomo alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie, al risarcimento del danno in favore della persona offesa e al pagamento di una provvisionale.

A sostegno della propria decisione, la Corte di Appello dava rilievo alle dichiarazioni rese dalla donna, che aveva raccontato nel dettaglio i numerosi e ripetuti episodi specifici di violenza, insulti, percosse e minacce: la Corte territoriale reputava tali dichiarazioni attendibili in quanto non dettate da rabbia o rancore, oltre che confermate dalle deposizioni dei familiari (che talora avevano direttamente assistito ai comportamenti prepotenti e aggressivi dell'imputato verso la convivente) e delle amiche (alle quali la persona offesa aveva progressivamente iniziato a confidare il clima vessatorio in cui viveva col figlio)

Inoltre la Corte territoriale richiamava gli episodi verificatesi dopo la cessazione della convivenza, per sottolineare la persistente caratura, violenta e aggressiva, della personalità e dei comportamenti dell'imputato.

Ricorrendo in Cassazione, l'imputato deduceva vizio motivazionale per aver la sentenza impugnata ritenuto integrato il reato di maltrattamenti anche in relazione alle condotte serbate successivamente alla cessazione del rapporto di convivenza, dopo l'allontanamento della donna presso l'abitazione dei suoi genitori. 

La Cassazione non condivide le censure rilevate, ritenendole manifestamente infondate.

Sul punto, si ricorda come la giurisprudenza sia granitica nel ritenere che la cessazione della convivenza segni l'estinzione della relazione di fatto, dal momento che in tale ipotesi è proprio la coabitazione ad esprimere il rapporto di solidarietà che lega le persone.

Fa eccezione a tale regola il caso in cui permangano elementi ulteriori rispetto alla convivenza, indicatori della prosecuzione del rapporto di reciproca assistenza nonostante la cessazione della coabitazione, nella premessa che il rapporto familiare di fatto, presupposto del reato di maltrattamenti in famiglia, non sia stato di estemporanea formazione e durata: tipico caso è, ad esempio, rappresentato dalla nascita di un figlio, che comporta la permanenza di un complesso di obblighi verso lo stesso, per il cui adempimento la coppia, prima convivente, è chiamata a rapportarsi, con la persistenza dei doveri di collaborazione e rispetto reciproco, di tal che comportamenti comunque sorti nell'ambito di una comunità "familiare", in forza del principio di sussidiarietà, non esulano dalla fattispecie unitaria dei maltrattamenti.

Alla luce di tanto, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. 

 

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