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Obbligo di corresponsione dell’assegno: profili penali

CASS15

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento, la n. 46471, depositata lo scorso 11 novembre, si è pronunciata in tema di obblighi di assistenza familiare.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello, ribaltando il giudizio di primo grado, aveva infatti ritenuto l'imputato colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei suoi congiunti.

Il tribunale in primo grado aveva valorizzato la circostanza per cui l'imputato nel periodo di riferimento aveva comunque effettuato diversi pagamenti per spese dei figli e pertanto non potevano addebitarsi all'imputato le condizioni di asserita indigenza lamentate in quel periodo dalla denunciante. 

 La Corte di Appello, di rimando, osservava come tutte queste circostanze non fossero rilevanti in quanto ciò che contava era che controparte non avesse adempiuto al pagamento di quanto concordato in sede di accordo di separazione.

Secondo la Corte, l'imputato per fare valere l'eventuale incapacità di adempiere per fatti sopravvenuti alla pronuncia del giudice, poteva solo chiedere una modifica delle condizioni "permanendo immutato l'obbligo ed anche la violazione penale" fino all'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria del fondamento delle chieste modifiche.

Avverso tale pronuncia ricorreva l'imputato a mezzo del proprio difensore.

La Corte, nel merito del proprio argomentare, ribadisce il principio già espresso in un suo precedente orientamento per cui l'illecito in parola si configura per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto (Sez. 6, n. 44086 del 14/10/2014, P, Rv. 260717).

L'obbligato - al fine di escludere la propria responsabilità penale - deve fornire prova della sua impossibilità ad adempiere: deve versare in situazione incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto ed incombe sull'interessato l'onere.

Nel caso sottoposto alla Corte tale prova non era stata fornita e anzi le argomentazioni difensive sulle condizioni economiche erano state generiche e sicuramente non idonee a dimostrare l'impossibilità di eseguire per intero la prestazione prevista dagli accordi divorzili.

Il ricorso veniva quindi respinto. 

 

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