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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 54 del 5 marzo 2024, il decreto Ministeriale del 22 gennaio 2024 che fissa il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Com'è noto, l'art. 15-bis del DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75, rubricato disposizioni riguardanti i magistrati onorari, magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, aveva previsto, per i magistrati che avessero optato per il regime esclusivo, l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, mentre, per i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che non avessero optato per l'esercizio in via esclusiva delle funzioni, e avessero titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, il mantenimento dell'iscrizione presso la medesima Cassa.
Lo stesso articolo 15-bis, al comma 4, però, quanto alla determinazione delle modalità di applicazione del mantenimento dell'iscrizione alla cassa avvocati, aveva fatto rinvio ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
In base al nuovo decreto, ai fini della tutela previdenziale, i magistrati onorari che non hanno optato per il regime esclusivo, sono iscritti in via prioritaria alla gestione separata, con ripartizione dell'onere contributivo stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.
Per coloro che, invece, abbiano titolo anche per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, il decreto ministeriale prevede, anche il mantenimento dell'iscrizione, senza dunque alcuna sospensione, ed il conseguente obbligo al versamento delle relative contribuzioni, calcolate sul reddito professionale e sul volume di affari dichiarato ai fini IVA, oppure in misura minima.
Alla duplicità di iscrizione previdenziale non corrisponde, però, una duplicità di prestazioni: il testo del decreto è, infatti, chiaro nello specificare che il magistrato onorario non potrà ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla gestione separata dell'INPS che dalla Cassa forense, imponendogli, anzi, di rilasciare, all'atto della richiesta, apposita dichiarazione in merito all'esclusività della prestazione a carico di un solo ente.
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Paola Mastrantonio, avvocato; amante della libertà, della musica e dei libri. Pensiero autonomo è la mia parola d'ordine, indipendenza la sintesi del mio stile di vita. Laureata in giurisprudenza nel 1997, ho inizialmente intrapreso la strada dell'insegnamento, finché, nel 2003 ho deciso di iscrivermi all'albo degli avvocati. Mi occupo prevalentemente di diritto penale. Mi sono cimentata in numerose note a sentenza, pubblicate su riviste professionali e specializzate. In una sua poesia Neruda ha scritto che muore lentamente chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno. Io sono pienamente d'accordo con lui.