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Magistratura onoraria: dispensa dal servizio solo per infermità che impedisca in modo definitivo l’esercizio delle funzioni.

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  Il 27 luglio scorso, la Corte Costituzionale (con la sentenza numero 166/2023), ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, del comma 2 dell'art. 21, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), nella parte in cui prevede, al primo periodo, che "il magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi" anziché "il magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi".

  Secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza, il legislatore delegato, nell'introdurre una sola causa indistinta di dispensa dal servizio, collegata non alla natura dell'impedimento, bensì alla durata (ultra semestrale) dello stesso, ha violato i principi e i criteri direttivi dettati dal legislatore delegante che, invece, all'art. 2, comma 10, lettera a), della legge n. 57 del 2016, aveva previsto che il Governo, nell'esercizio della delega, provvedesse a regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio di tutti i magistrati onorari ricalcando la regola contenuta nell'art. 9 della legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, ed in base alla quale la dispensa può essere disposta su domanda dell'interessato o d'ufficio, solo per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

​ Un chiaro esempio di eccesso di delega, dunque, quello ravvisato dalla Consulta nella norma diretta a regolare in maniera uniforme l'assetto della magistratura onoraria (peraltro già destinataria di numerosi rimaneggiamenti da parte dello stesso legislatore), Consulta che non ha esitato ad affermare che il legislatore delegato, nel caso di specie, ha elaborato una norma completamente avulsa dal sistema delineato dal delegante.

 

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