Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Il 27 luglio scorso, la Corte Costituzionale (con la sentenza numero 166/2023), ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, del comma 2 dell'art. 21, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), nella parte in cui prevede, al primo periodo, che "il magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi" anziché "il magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi".
Secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza, il legislatore delegato, nell'introdurre una sola causa indistinta di dispensa dal servizio, collegata non alla natura dell'impedimento, bensì alla durata (ultra semestrale) dello stesso, ha violato i principi e i criteri direttivi dettati dal legislatore delegante che, invece, all'art. 2, comma 10, lettera a), della legge n. 57 del 2016, aveva previsto che il Governo, nell'esercizio della delega, provvedesse a regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio di tutti i magistrati onorari ricalcando la regola contenuta nell'art. 9 della legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, ed in base alla quale la dispensa può essere disposta su domanda dell'interessato o d'ufficio, solo per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.
Un chiaro esempio di eccesso di delega, dunque, quello ravvisato dalla Consulta nella norma diretta a regolare in maniera uniforme l'assetto della magistratura onoraria (peraltro già destinataria di numerosi rimaneggiamenti da parte dello stesso legislatore), Consulta che non ha esitato ad affermare che il legislatore delegato, nel caso di specie, ha elaborato una norma completamente avulsa dal sistema delineato dal delegante.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Paola Mastrantonio, avvocato; amante della libertà, della musica e dei libri. Pensiero autonomo è la mia parola d'ordine, indipendenza la sintesi del mio stile di vita. Laureata in giurisprudenza nel 1997, ho inizialmente intrapreso la strada dell'insegnamento, finché, nel 2003 ho deciso di iscrivermi all'albo degli avvocati. Mi occupo prevalentemente di diritto penale. Mi sono cimentata in numerose note a sentenza, pubblicate su riviste professionali e specializzate. In una sua poesia Neruda ha scritto che muore lentamente chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno. Io sono pienamente d'accordo con lui.