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Con la sentenza dello scorso 26 settembre 2019, la I sezione civile del Tribunale di Verona ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore di due figli maggiorenni che, a fronte di un percorso scolastico non portato avanti, non avevano colto diverse occasioni lavorative per il timore di subire angherie.
Si è quindi statuito che il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori e con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari.
Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale prende avvio con il ricorso presentato da un marito affinché venisse pronunciata la separazione giudiziale dalla moglie; quest'ultima, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle ulteriori conclusioni formulate nella propria comparsa nell'interesse dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti.
In particolare la donna deduceva che i ragazzi – di 24 e 22 anni – non avevano trovato lavoro, sicché era dovere del padre contribuire al loro mantenimento.
Pronunciata la separazione dei coniugi, essendo indiscussa una situazione di intollerabilità della convivenza e venuto meno una qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, il Giudice esaminava le domande di natura economica, vertenti principalmente sulla richiesta della moglie di un contributo paterno al mantenimento della prole.
Il Tribunale non reputa accoglibile la domanda proposta in favore dei figli.
Il Giudice evidenzia, infatti, come il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori e con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari.
In merito all'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che siffatto obbligo perdura fino a che gli stessi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica ovvero il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo non dia prova del fatto che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia del figlio ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Alla luce di tanto, con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento evidenzia come i ragazzi – non occupati – non solo non avevano voluto terminare il percorso di studi, ma si erano anche del tutto disinteressati al reperimento di un'occupazione, arrivando perfino a rifiutare talune proposte lavorative per l'infondato timore, stante l'inesperienza lavorativa, di subire angherie.
Sulla scorta di tali risultanze, il Giudice rileva l'assoluta mancanza dei presupposti per il riconoscimento di un mantenimento in favore dei ragazzi, posto che costoro, a fronte di un percorso scolastico non portato avanti, non avevano nemmeno colto concrete occasioni per inserirsi nel mondo del lavoro e conseguire la propria indipendenza economica.
Da ultimo il Tribunale rileva come – non essendoci stato l'adeguato riscontro probatorio di una convivenza attuale della ricorrente con i figli – difetta uno dei presupposti per configurare la legittimazione del genitore a chiedere il mantenimento del figlio maggiorenne.
In conclusione il Tribunale rigetta la domanda della mamma e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
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