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La comparsa di costituzione nel processo civile, contestazione dei fatti: spunti giurisprudenziali

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Inquadramento normativo:Art. 167 c.p.c.

La comparsa di costituzione e di risposta e le decadenze: La comparsa di costituzione del convenuto è un atto che quest'ultimo deve predisporre se non vuole restare in stato di inerzia dinanzi alla domanda attorea. Tale atto va depositato almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata con l'atto di citazione. Si tratta di un atto con cui il convenuto può prendere posizione relativamente a ogni fatto e a ogni pretesa giuridica indicati dall'attore, o contestando genericamente i fatti e le norme di diritto o confutando ogni singolo fatto posto dall'attore a fondamento delle proprie pretese. E ciò attraverso eccezioni che possono essere o meno sottoposte a regimi di decadenza (Corte d'Appello Palermo, sentenza 26 marzo 2019), quali le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. In buona sostanza, per non incorrere in decadenza, il convenuto nella comparsa di costituzione deve proporre dette eccezioni, la domanda riconvenzionale e la chiamata del terzo e di risposta e depositare l'atto in questione almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione. In mancanza, il convenuto decadrà dalla formulazione di tali eccezioni e domande (Corte d'Appello Palermo, sentenza 26 marzo 2019).

Mancata contestazione di un fatto: Il convenuto che, nella comparsa di costituzione e di risposta, non prende posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, una volta che è esaurita la fase della trattazione, non può più, «per il principio di preclusione in senso causale, rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte» (Cass. civ. n. 26859/2013, richiamata da Tribunale Pordenone, sentenza 23 luglio 2019).

E ciò in considerazione del fatto che la presa di posizione da parte del convenuto deve essere chiara e analitica sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Ne consegue che tali fatti vanno considerati ammessi, senza necessità di prova, se il convenuto, nella comparsa di costituzione e risposta «si limita a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica» (Cass. civ., n. 18305/2019).«Non tutti i fatti processualmente rilevanti sono però omogenei di fronte alla mancata o generica contestazione, occorrendo distinguere i fatti costitutivi del diritto, dalle circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi»(Cass., Sez. Un., n. 761/2002, richiamata da Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12 giugno 2018). I primi, infatti, necessitano di una specifica contestazione da parte del convenuto. La mancata contestazione è ritenuta come un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio che vincola il giudice. In buona sostanza, quest'ultimo, dinanzi alla mancata contestazione, dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti non contestati, nel senso che tali fatti, ove provati, il giudice potrà, in base ad essi, fondare il suo convincimento circa l'esistenza degli stessi. «La mancanza di contestazione sulla specifica circostanza, invece, non esclude il necessario controllo probatorio da parte del giudice, ai fini del quale il comportamento tenuto dalle parti può essere utilizzato dal magistrato come argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c [...]» (Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12 giugno 2018).  

La comparsa di costituzione e le mere difese: «Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotto dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti» (Cass. civ., Sez. Un., n. 2951/2016, richiamata da Corte d'Appello Genova, sentenza 6 dicembre 2018).

Le contestazioni nel rito del lavoro: L'onere di specifica contestazione, nel rito del lavoro, incombe sul convenuto in relazione ai conteggi elaborati dall'attore. La mancata o la generica contestazione rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (Cass. n. 9285/2003, richiamata da Tribunale Catania Sez. Lavoro, sentenza 21 marzo 2019).

Comparsa di costituzione e eccezione di inadempimento: L'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. ha natura sostanziale, non può essere rilevata d'ufficio e rientra tra quelle eccezioni di merito che la parte convenuta deve proporre, a pena di decadenza, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione (Tribunale Taranto, sentenza 20 febbraio 2019).

Comparsa di costituzione, domanda riconvenzionale e nullità: «Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione». 

 

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