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Con la pronuncia n. 25538 dello scorso 10 ottobre, la II sezione civile della Cassazione – chiamata a esaminare la responsabilità di un architetto per l'inadempimento connesso all'esecuzione di un immobile – ha accolto la sua richiesta di ottenere il compenso a partire dal momento in cui il committente, pur avendo preso piena consapevolezza dell'illegittimità dell'edificazione, aveva comunque deciso di completare a suo rischio l'opera.
Si è difatti specificato che nell'esecuzione di opere progettuali, da parte di un professionista, qualora il committente acquisisca la consapevolezza dell'illegittimità delle opere e ciononostante perseveri nel conferimento dell'incarico professionale, l'obbligazione del professionista diventa un'obbligazione di mezzi per cui egli ha diritto al compenso.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio da un contenzioso sorto tra l'Enel e la proprietaria di alcuni terreni su era stata istituita una servitù di elettrodotto; in particolare, l'Enel citava in giudizio la proprietaria lamentando la lesione della summenzionata servitù a seguito della costruzione, su quei terreni, di un immobile eretto senza il rispetto delle distanze previste.
La convenuta, opponendosi alla domanda, deduceva che l'immobile era stata progettato e realizzato da un architetto, il quale aveva assicurato l'assenza di ostacoli normativi all'edificazione.
Chiamato in causa al fine di garanzia, il professionista, costituendosi in giudizio, rappresentava di aver – all'atto del conferimento dell'incarico – informato i lottizzanti, della probabile servitù di elettrodotto e di essere stato invitato a non occuparsene. In ragione di tanto, l'architetto chiedeva la condanna della committente al pagamento delle prestazioni professionali connesse alla realizzazione di quell'immobile; la committente, di contro, sosteneva di non dovere, per varie ragioni, le somme richieste e, in via riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto con il professionista.
I giudici di merito ravvisavano l'inadempimento dell'architetto, tenuto all'adempimento di una obbligazione di risultato.
Alla luce di tanto, disponevano la condanna del professionista alla restituzione di quanto percepito ed al risarcimento dei danni patiti dalla committente sino al momento in cui la stessa, avendo avuto contezza dell'opposizione dell'Enel alla realizzazione dell'opera, doveva farsi carico delle conseguenze dannose derivate dalla assunta decisione di proseguire comunque l'edificazione.
Ricorrendo in Cassazione l'architetto evidenziava come la sentenza impugnata non aveva considerato che la committente, anche dopo aver avuto contezza dell'opposizione dell'Enel, cionondimeno aveva continuato ad esigere le prestazioni dell'architetto, sicché era tenuto a pagarlo, non potendo più invocare legittimamente l'eccezione inadempimenti non est adimplendum, né la natura di un'obbligazione di risultato, configurandosi piuttosto dell'attività da quest'ultimo svolta un'obbligazione di mezzi, rispetto alla quale la committente era tenuta al relativo pagamento.
La Cassazione condivide il rilievo del professionista.
In punto di diritto gli Ermellini ribadiscono la validità del principio secondo cui l'architetto nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento.
Tuttavia, qualora il committente acquisisca la consapevolezza dell'illegittimità delle opere e ciononostante perseveri nel conferimento dell'incarico professionale, l'obbligazione del professionista diventa un'obbligazione di mezzi per cui egli ha diritto al compenso.
Con specifico riferimento al caso di specie, a seguito della diffida inviatale dall'Enel, la committente aveva preso piena consapevolezza dell'illegittimità dell'edificazione ma aveva comunque deciso di completare a suo rischio l'opera, con l'inevitabile corollario di dover corrispondere al professionista quanto dovuto a titolo di compenso per l'attività comunque espletata da quella data.
In virtù di tanto, la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza rinvia alla Corte d'appello di Brescia, altra sezione, anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.
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