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Fermo amministrativo e omesso versamento di prima rata di adesione: adesione compromessa?

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Riferimenti normativi: Artt.15-ter e 86 D.P.R.n.602/73

Focus: In presenza di debiti tributari può il fermo amministrativo di uno o più veicoli del contribuente inficiare un atto di adesione ad un avviso di accertamento non impugnato? Sulla questione si è pronunciata la Commissione tributaria regionale Puglia con sentenza n.212/5/2019 la quale ha stabilito che il tardivo pagamento di 52 giorni della prima rata dell'atto di adesione non fa decadere il contribuente dall'accordo con il Fisco, se sono poi state integralmente pagate tutte le rate previste dal piano di ammortamento, unitamente agli ulteriori interessi dovuti sulle somme versate in ritardo.

Principi generali: Per comprendere la vicenda oggetto della controversia è opportuno soffermarsi sugli istituti dell'accertamento con adesione e del fermo amministrativo. L'accertamento con adesione è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario disposto dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs.n.218/97, il quale prevede che il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, ex art. 33 D.P.R.n.600/73 e art.52 D.P.R.n.633/72, può chiedere all'ufficio la formulazione della proposta di accertamento, ai fini dell'eventuale definizione. In caso di accertamento con adesione, il contribuente deve effettuare il pagamento della prima o dell'unica rata, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, pena il mancato perfezionamento di quest'ultimo con conseguente definitività degli effetti impositivi dell'originario avviso di accertamento oggetto di adesione. Il fermo amministrativo è un provvedimento amministrativo di natura cautelare che impedisce, durante il periodo in cui opera, l'utilizzo del bene, quali, nel caso di specie, autoveicoli o altri mezzi di trasporto di proprietà del debitore che non sono più autorizzati a circolare. 

Presupposto del fermo è l'invio di una o più cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate a cui deve seguire, dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, l'invio di preavviso al contribuente con invito ad effettuare, nel termine di 20 giorni, il saldo delle pendenze tributarie interessate dal provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine di cui all'art.50, comma 1, D.P.R.602/73, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell'art.86 del D.P.R. 602/73, procederà ad una effettiva iscrizione presso il PRA del fermo amministrativo sui beni mobili registrati del contribuente.

Se, però, è decorso più di un anno dalla notifica della cartella, il fermo deve essere preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento ex art.50, comma 2, D.P.R.n.602/73, con cui si concedono al contribuente 5 giorni di tempo per pagare o rateizzare o, per i casi previsti, chiedere la sospensione della riscossione. Fermo restando che l'iscrizione di fermo si cancella con il pagamento del debito, il provvedimento di fermo conseguente a crediti tributari deve essere impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale entro il termine di decadenza di 60 giorni ( art.19, c.1, lett.e-bis, D.Lgs.n.546/92).

Il caso: Nella fattispecie in esame, a fronte di un avviso di accertamento, anno 2007, per Irpef e addizionali, notificato nel 2012, la contribuente ha presentato istanza di accertamento con adesione effettuando, però, il versamento della prima rata per l'adesione con un ritardo di 52 giorni. L'atto di adesione, quindi, non si è perfezionato e l'Agenzia delle Entrate, considerando decaduto l'accordo, ha iscritto a ruolo le somme relative all'avviso originario, notificando alla contribuente il preavviso di fermo. 

Il giudice di prime cure, dinanzi al quale è stato impugnato il preavviso di fermo amministrativo di cui all'art.68 D.P.R.n.602/73, concernente una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria, ha evidenziato che il contribuente ha pagato ogni pendenza pur con 17 giorni di ritardo della prima rata, sicché, avendo versato anche gli interessi sulle somme per il ritardo, non è derivato alcun danno all'Amministrazione pubblica. Di conseguenza, ha accolto il ricorso dichiarando nullo il preavviso di fermo amministrativo impugnato. In particolare, a sostegno delle proprie argomentazioni, ha richiamato l'orientamento del Garante del contribuente, la circolare dell'Amministrazione finanziaria n.65/2001 ed alcune pronunce di altre commissioni tributaria, ritenendo che il ritardato pagamento non può essere equiparato all'omesso versamento e, quindi, nel caso di specie, il ritardato pagamento della prima rata della pretesa derivante dall'atto di adesione si configura come ritardo di lieve entità. L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza dei giudici di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria regionale.

Quest'ultima, con la sentenza in esame, ha evidenziato che, trattandosi di fatti di causa inerenti l'anno 2012, l'atto di adesione riportava nelle avvertenze che in caso di pagamento rateale il pagamento della prima rata avrebbe dovuto effettuarsi entro venti giorni a partire dal 2014. Di conseguenza non è applicabile al caso di specie l'art.15-ter del D.P.R.n.602/73, introdotto dall'art.3 del D.Lgs.n.159/2015, che disciplina l'inadempimento lieve, motivo per cui è esclusa la decadenza nei casi 1) di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro, e 2) di tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. Infatti, la Cassazione, con le sentenze nn.9176/2016 e 14279/2018, ha stabilito che l'articolo 15-ter è in vigore dal 22 ottobre 2015 e non è applicabile retroattivamente.

Secondo il giudice di seconde cure, quindi, considerato l'avvenuto pagamento di tutte le rate previste dall'atto di adesione e il pagamento degli interessi sulle somme versate in ritardo, "il pagamento della prima rata, pur essendo avvenuto in ritardo ma prima della scadenza di quella successiva, porta a ritenere che il ritardato pagamento della stessa sia dovuto all'assenza di tempestiva liquidità da parte della contribuente e non determinato da finalità meramente dilatorie". In buona sostanza, è stata confermata la decisione di primo grado, ed è stato riconosciuto l'adempimento da parte del contribuente degli obblighi derivanti dall'accordo raggiunto in sede di adesione. Pertanto, l'accordo si è perfezionato e "l'insussistenza del credito tributario, su cui si fonda il fermo amministrativo, comporta l'illegittimità dell'atto stesso che preannuncia l'apposizione del vincolo". 

 

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