La realizzazione di una piattaforma coperta da ombrelloni e delimitata da ringhiere che poggi sulla pavimentazione della piazza antistante l´edificio condominiale e ancorata alla parete perimetrale e´ un atto lesivo del decoro architettonico.
Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 1235/2018. La Corte ha cosi´ respinto il ricorso proposto da una societa´ contro il condominio per l´opera realizzata. In particolare secondo il ricorrente la piattaforma non incideva ne´ sull´ingresso condominiale ne´ impediva la lettura del numero civico.
In seconda battuta la societa´ aveva eccepito come la struttura non comportasse una diminuzione del valore economico del palazzo. La Cassazione a tal proposito ha ricordato che sulla base della tutela disposta dall´articolo 1120 Cc in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell´edificio condominiale non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dall´innovazione, abbia un particolare pregio artistico, ne´ rileva che tale decoro sia stato gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull´immobile, ma e´ sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identita´. In particolare la tutela del decoro architettonico attiene a tutto cio´ che nell´edificio e´ visibile e apprezzabile dall´esterno, posto che esso si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, per cui il proprietario non puo´ mai senza autorizzazione del condominio, esercitare un´autonoma facolta´ di modificare quelle parti esterne a prescindere da ogni considerazione sulla proprieta´ del suolo su cui venga realizzata l´opera innovativa.
Respinto quindi il ricorso della societa´ e riconosciuta la tutela dell´edificio.
Fonte: Radiocor news
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