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Lo standard redazionale dell'atto d'appello e del ricorso per cassazione esula da formalismi

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Inquadramento normativo: Artt 342, 366, 434 c.p.c.

Il contenuto dell'appello e lo standard redazionale dell'atto: L'appello deve essere motivato e deve contenere l'indicazione:

  • delle parti della sentenza che si intendono impugnare;
  • delle modifiche che vengono richieste in merito alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice;
  • delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

In buona sostanza, «l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 27199/2017). 

Ciò che rileva, infatti, è uno standard redazionale dell'atto d'appello che consenta di sottoporre al giudice dell'impugnazione una chiara esposizione della vicenda processuale e dei motivi del gravame.

Il contenuto del ricorso per cassazione e lo standard redazionale dell'atto: «Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, tra gli altri requisiti, l'esposizione sommaria dei fatti della causa». Il suddetto requisito;

  • consiste «in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata» (Cass. Sez. Unite, n. 11653/2006; Cass. n. 21396 del 2018, richiamate da Cass. civ. Sez. Unite, Sent., n. 30754/2018);
  • «non è adempiuto [...] laddove i motivi di censura si articolino in un'inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado» (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., n. 30754/2018).

Dalla mancanza di detto requisito, discende l'inammissibilità del ricorso. E ciò in considerazione del fatto che la mancanza dello stesso verrebbe a riversare sulla Suprema Corte il compito, alla stessa non spettante, di individuare una serie di elementi sottoposti al suo esame per distinguere quelli rilevanti ai fini della decisione sull'impugnazione (Cass. n. 13312/2018, richiamata da Cass. civ. Sez. Unite, Sent., n. 30754/2018). 

Questo equivarrebbe a devolvere ai giudici di legittimità «un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente» (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., n. 30754/2018). Per tali motivi, quindi, un ricorso per cassazione carente del requisito in questione è inammissibile. La valutazione in termini di inammissibilità del ricorso carente dell'esposizione sommaria dei fatti di causa non è espressione di un formalismo fine a se stesso. Essa, invero, «esprime un richiamo al rispetto - oltre che di una precisa disposizione di legge - di uno standard di redazione degli atti che valorizza la stessa qualificata prestazione professionale svolta dall'avvocato, che si traduce nel sottoporre nel modo più chiaro possibile la vicenda processuale e le ragioni del proprio cliente al giudice, nonché le questioni sottoposte all'attenzione della Corte nel ricorso in cassazione in particolare» (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., n. 30754/2018). Ne consegue che il ricorso per cassazione non corrisponderà allo standard redazionale auspicato se:

  • conterrà caratteri continuamente diversi che inficeranno la continuità della lettura;
  • nel testo saranno inseriti parti estranee all'atto, quali scannerizzazioni degli atti processuali del giudizio di merito o di documenti.

(Cass. civ. Sez. Unite, Sent., n. 30754/2018).

Ove fossero consentiti detti inserimenti, il ricorso, nella sua integralità, si ridurrebbe a incomprensibile mezzo processuale (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., n. 30754/2018) e porterebbe la Suprema Corte a dovere attingere aliunde il contenuto dei motivi di impugnazione. Il che non è consentito (Cass. civ., n. 18016/2020). 

 

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