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Legittimo impedimento per concomitante udienza: l’istanza di rinvio va comunicata con congruo anticipo

Legittimo impedimento per concomitante udienza: l’istanza di rinvio va comunicata con congruo anticipo

Con la sentenza n. 26766 dello scorso 14 luglio, la II sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un procedimento penale ove era stata respinta l'istanza di rinvio per legittimo impedimento che il difensore aveva presentato il giorno prima dell'udienza.

La Corte ha difatti specificato che "l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza; ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento".

Nel corso del giudizio di secondo grado presso la Corte di Appello di Venezia, il difensore di fiducia di un imputato accusato di truffa depositava in cancelleria, il giorno prima dell'udienza, una richiesta di rinvio, allegando un contemporaneo impegno presso un'altra autorità giudiziaria.

La Corte di Appello di Venezia respingeva la richiesta in quanto la stessa, sebbene fosse pervenuta solo il giorno prima dell'udienza, era in realtà relativa a un impedimento conosciuto da almeno due mesi: secondo il Collegio, quindi, si trattava di richiesta tardiva, in contraddizione con lo stesso fine cui voleva fare riferimento, cioè la necessità di evitare il rinvio. 

Il legale dell'imputato, ricorrendo in Cassazione, impugnava la decisione della Corte di Appello, dolendosi per la nullità del giudizio di appello per aver la Corte territoriale, con ordinanza, respinto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento. Secondo la difesa, il difensore si era adoperato sino all'ultimo momento utile per reperire un sostituto processuale per uno dei due impegni professionali e per questo, solo quando era stato costretto a desistere, aveva trasmesso l'istanza con la quale aveva richiesto il rinvio.

La Cassazione non condivide la doglianza del ricorrente, ritenendola manifestamente infondata.

La Corte ricorda che l'impedimento del difensore di fiducia idoneo a far sospendere ovvero rinviare il dibattimento, quando è motivato con il contemporaneo impegno presso altre autorità giudiziaria per espletamento di mandato professionale fiduciario, deve essere sottoposto con congruo anticipo al giudice, intendendosi come tempestiva l'istanza avanzata in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni professionali. 

Più nel dettaglio, la giurisprudenza ha precisato che l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza; ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come il difensore aveva conoscenza dell'esistenza dell'impedimento da oltre due mesi, sicché la Corte territoriale ha correttamente applicato i criteri enucleati dalla costante e anche risalente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. 

 

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