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Lavori in nero in condomìnio: responsabilità e sanzioni

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Riferimenti normativi: Art.1129 c.c. - D. Lgs. n. 151/2015

Focus: Può succedere che alcuni lavori condominiali, come, per esempio, la potatura di alberi collocati nel cortile o la pulizia delle scale, siano affidati a lavoratori in nero per non gravare troppo sulle casse del condomìnio. L'esecuzione di lavori in nero in condomìnio costituisce, però, un illecito amministrativo che comporta conseguenze civili e penali, in caso di infortunio del lavoratore, di cui risponderanno solidamente l'amministratore ed il condomìnio.

Principi generali: Si premette, in generale, che lavoratore in nero è quello assunto senza comunicazione al Centro per l'impiego e senza iscrizione all'Inps. L'assunzione di un lavoratore in nero costituisce un illecito amministrativo di cui risponde solo il datore di lavoro committente sul quale ricadono multe e sanzioni. Nessuna conseguenza, invece, ricade sul lavoratore il quale matura ugualmente il diritto al compenso e agli eventuali contributi previdenziali previsti dalla legge. Nel lavoro in nero in condomìnio poiché il committente è il condomìnio, che è rappresentato dall'amministratore, la responsabilità per il lavoro irregolare ricade sia sull'amministratore che su tutti i condòmini che, pertanto, risponderanno in solido delle conseguenti sanzioni amministrative.


A tal proposito, in caso di lavoro nero il D.Lgs. n.151/2015 prevede sanzioni per evasione contributiva da parte del datore di lavoro e se questo è un condomìnio ad esso saranno irrogate le sanzioni, in solido con l'amministratore, fino a 36 mila euro, se l'impiego effettivo supera i 60 giorni, per ogni singolo lavoratore. Inoltre, se l'amministratore affida un lavoro in nero, anche solo saltuariamente, a terzi oppure ad uno degli stessi condòmini dell'edificio, può essere revocato dal condominio per giusta causaInfatti, in tal modo egli violerebbe l'art.1129, comma 7, c.c., il quale prevede che il suo operato sia improntato ad una gestione trasparente mediante la redazione di un rendiconto chiaro delle entrate e delle uscite e la tracciabilità delle somme incassate, a titolo di quote condominiali, e delle spese effettuate. In particolare, la norma precisa che: <<l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condomìnio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condomìnio; ciascun condòmino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica >>.

Di conseguenza, delegare lavori in nero, effettuando il pagamento in contanti senza fattura, non consentirebbe di accertare l'effettiva entità della spesa e ciò limiterebbe i diritti dei condòmini che sono legittimati a prendere visione, in ogni momento, dei documenti relativi alla gestione dell'amministratore. D'altra parte, poiché il pagamento in contanti comporterebbe anche il rischio di evasione fiscale da parte del lavoratore che non rilascia fattura, con l'entrata in vigore della Legge finanziaria n.232/2017, dall'1 gennaio 2017 sono stati vietati i pagamenti in contanti di qualsiasi importo da parte del condominio per le prestazioni di servizi. Il condomìnio, quindi, ha l'obbligo assoluto di effettuare i pagamenti tramite conto corrente bancario o postale intestato al condomìnio anche per il saldo delle prestazioni di appalto di importo inferiore al tetto dei duemila euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio quale limite, vigente al 2021, per i pagamenti in contanti. La sanzione prevista nel caso di violazione della norma è pari a tremila euro. Va, altresì, posta l'attenzione alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro. Poiché l'amministratore spesso è considerato il committente dei lavori, sia ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative sia ai fini della responsabilità penale, i condòmini risponderanno delle sanzioni amministrative in via solidale con l'amministratore, ai sensi dell'art.6 della L.n. 689/1981. Inoltre, se sussiste una condotta colposa dei condòmini, in caso di infortunio del lavoratore in nero, gli stessi potranno essere chiamati a rispondere penalmente oltre che per il risarcimento dei danni al lavoratore in via civile. Qualora il condomìnio non dovesse disporre delle risorse sufficienti, la somma potrà essere pretesa nei confronti dei singoli condòmini, ciascuno in proporzione ai rispettivi millesimi. 

 

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