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Con sentenza n. 06542 / 2022 la Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso promosso da una docente di Milano, laureata in ingegneria con il vecchio ordinamento rispetto alla sua esclusione dalle cosiddette GPS, graduatorie provinciali per le Supplenze e quindi dalle graduatorie di istituto della III Fascia per la classe di concorso A027 riguardante gli insegnamenti di matematica e fisica.
Tale esclusione riguardava una presunta inidoneità del titolo di studi.
A tal riguardo è pertanto intervenuto il provvedimento del Giudice Amministrativo portando alcuni elementi di novità nell'interpretazione della normativa vigente.
Difatti, secondo il collegio tale limite non appare né ragionevole né logico.
Secondo il T.a.r. Lazio le disposizioni contenute nella Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra riepilogate, di insegnare sulla classe di concorso A026 "Matematica" e sulla A020 "Fisica" ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica" che ricomprende entrambi i succitati insegnamenti. Tale ultima previsione, appare incomprensibile e manca una valida presa di posizione su tale preciso aspetto da parte dell'amministrazione e quindi una idonea motivazione.
Il Ministero sostiene la sussistenza di una metodologia peculiare di insegnamento connessa ad un "approccio "interdisciplinare" che caratterizzerebbe la classe di concorso A027 (ex 49/A) ma senza esporre in alcun modo le basi giuridiche e sostanziali di tale asserzione.
E neanche può dirsi esistente una correlazione tra il percorso universitario seguito e le conoscenze acquisibili in seguito dal candidato, considerando anche che non pare alieno dagli studi di ingegneria il menzionato "approccio interdisciplinare".
Per il collegio, quindi, non esistono ragioni che impediscano l'accesso all'insegnamento alla classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal medesimo D.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017. Tale conclusione appare logica anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi per concorso che impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche solo qualora esse siano effettivamente giustificate.
Secondo il collegio, i docenti laureati in ingegneria, verrebbero discriminati rispetto ai docenti laureati in matematica e rispetto a quelli laureati in fisica, che possono accedere, con il loro titolo di studio, sia alla classe di concorso A-27, sia alla A- 20 che alla A-26 e, quindi, in ciascuna singola classe a loro scelta, qualora il concorso fosse strutturato non per ambiti disciplinari, ma per singola classe.
Inoltre, i contenuti dell'insegnamento e la formazione conseguita per la classe A027, appaiono nella sostanza corrispondenti alle altre due classi di concorso, anche in termini di programmi concorsuali e da ciò deriva una sostanziale omogeneità tra le classi A027 – A-20 e A-26.
L'amministrazione resistente, aveva basato le proprie osservazioni evidenziando l'esistenza di peculiari e approfonditi percorsi e di un approccio interdisciplinare, non adeguatamente dimostrato e argomentato, in considerazione della mancata indicazione di materie o argomenti differenti tra le due classi, parlando dei programmi e neanche descrivendo le ragioni dell'autonomia dell'una classe rispetto all'altra.
Sarebbe pertanto illogico ed irrazionale che un docente con Laurea in Ingegneria, Vecchio Ordinamento, possa insegnare la materia "Matematica" e la materia "Fisica" (separatamente intese), ma non possa, invece, svolgere attività di docenza nella materia insieme di "Matematica e Fisica".
Ed inoltre, ulteriore ingiustizia, quello stesso docente, non potrebbe neanche partecipare al concorso bandito per stabilizzare i docenti.
Per tutte queste ragioni il ricorso della docente viene accolto difetto di motivazione ed eccesso di potere indicati alla ricorrente quali vizi inficianti il provvedimento di esclusione de quo.
Si prevede pertanto che, alla luce di tale decisione molti altri ricorsi verranno presentati da parte di quei docenti che in passato non avevano potuto concorrere nella classe di concorso A027.
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Mi chiamo Elsa Sapienza, ho studiato legge e sono diventata avvocato nel 2008.
Da sempre appassionata del diritto di famiglia, ho compreso negli anni che non mi bastava occuparmi di studiare, interpretare ed applicare norme giuridiche, ma, nutrivo un sincero interesse verso la cura delle relazioni tra le persone. Così mi sono avvicinata sempre di più al mondo delle mediazione ed ho approfondito sempre di più le mie conoscenze in tale settore, divenendo prima mediatore familiare, poi mediatore civile e commerciale, penale e scolastico.
Ho fondato l’Associazione Logos Famiglia e Minori, oggi EOS, acronimo di educazione – orientamento – sostegno, affascinata dalla prospettiva di lavorare in sinergia con altri professionisti, offrendo un servizio a 360° alle persone bisognose di un valido supporto ed offrendo loro uno spazio – luogo dove sentirsi accolte e ascoltate attraverso un approccio multidisciplinare.
Sono avvocato specialista in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, tutore e curatore speciale dei minori.
Ho frequentato il Master in Situazioni di Affido e Adozione, settore di cui mi occupo da molti anni anche grazie alle esperienze maturate all’interno del mondo dell’associazionismo. Amo fare passeggiate nei boschi soprattutto d’estate, il mare della mia splendida città e viaggiare!