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Il Decreto Legge n. 104/2020, cosiddetto - Decreto Agosto - modificando l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, ha posticipato, dal 31 agosto al 15 ottobre, il periodo di sospensione dei termini di pagamento delle cartelle di pagamento esattoriali con una serie di adempimenti connessi.
Anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a mezzo di apposite FAQ pubblicate sul sito, anche confermando le precedenti istruzioni, ha specificato che:
-il pagamento delle cartelle di pagamento sospese deve avvenire entro il mese successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione, quindi entro il 30 novembre 2020;
-per le cartelle di cui sopra, entro il 30 novembre - o anche successivamente se del caso - è possibile, in costanza dei requisiti di legge, chiedere la dilazione;
-anche le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall'8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 sono sospese, e il relativo pagamento va eseguito entro il 30 novembre 2020, in unica soluzione;
-per i piani di dilazione in essere oppure inerenti a istanze presentate sino al 15 ottobre 2020, la decadenza si ha non nel caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, ma di dieci.
Quindi, per i piani di dilazione, se è vero che a fine novembre occorre pagare tutte le rate scadute, è del pari vero che la decadenza si verifica se, nel complesso, le rate insolute risultano dieci o più, inoltre, sino al 15 ottobre 2020 non si procede nemmeno alla notifica di nuove cartelle di pagamento, né di altri atti di riscossione, cautelari o esecutivi.
Dunque un generale stop ai preavvisi di fermo, alle comunicazioni di ipoteca così come alla notifica delle intimazioni di pagamento; lo stesso leggasi pure per i pignoramenti di qualsiasi tipo.
Se fosse invece, già in essere il fermo, è possibile sbloccarlo pagando la prima rata del piano di dilazione; ciò si ricollega al fatto che, pure all'interno del periodo di sospensione, le domande di dilazione verranno esaminate.
Relativamente alle procedure esecutive in essere, sono sospesi, sino al 15 ottobre, gli obblighi derivanti da pignoramenti di salari, stipendi e pensioni; il datore di lavoro non esegue di conseguenza le relative trattenute.
Il decreto legge agosto – n. 104/2020 - non ha modificato le disposizioni in tema di rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio; dunque le rate in scadenza nel 2020 continuano a dover essere pagate, in unica soluzione, entro il 10 dicembre 2020.
Del pari, se non sono state pagate le rate da rottamazione o saldo e stralcio nel 2019, è possibile, in deroga all'art. 3 del D.L. n. 119/2018, chiedere la dilazione, mentre, al netto della legislazione COVID, se salta la rottamazione, non solo il debito a titolo di interessi di mora e sanzioni riemerge, ma non è ammessa la rateazione; se, tuttavia, prima di accedere alla rottamazione o al saldo e stralcio era in essere una dilazione già decaduta, per essere riammessi occorre pagare tutte le rate scadute del precedente piano di pagamento.
Una tregua armata fino al 15/10/2020 dunque, nella speranza di poter riprendere e recuperare i ricavi persi nei periodi di lockdown.
Meditate contribuenti, meditate.
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