Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Il pagamento dell'imposta relativa alla registrazione della sentenza: chi è obbligato?

Imagoeconomica_1409448

Inquadramento normativo: Art. 57, comma 1 , D.P.R. n. 131/1986

Il pagamento dell'imposta di registro degli atti giudiziari: Sono tenuti alla registrazione degli atti giudiziari e , quindi, al pagamento della relativa imposta:

  • i pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto;
  • i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione;
  • tutte le parti in causa. 

Per parti in causa si intende «tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione». Tale solidarietà rafforza «la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento» (Cass. nn. 1925/2008, 29158/2018, richiamate da Cass. civ., n. 12009/2020).

Il pagamento dell'imposta di registro di una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti: Con riferimento a un giudizio con pluralità di parti, per il pagamento dell'imposta di registro della sentenza, in caso di litisconsorzio facoltativo, l'obbligazione solidale non sussiste nei confronti di quei soggetti che non sono parte sostanziale del rapporto dedotto in giudizio. E ciò in considerazione del fatto che ciò rileva, ai fini dell'obbligazione in questione e dell'indice della capacità contributiva, non è la sentenza in sé, ma il rapporto racchiuso in essa.«Ne consegue che: 

  • il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., nn. 21134/2014; 25790/2014, richiamate da Cass. civ., n. 12009/2020);
  • la parte convenuta nel processo civile, nei cui confronti la domanda sia stata rigettata per l'accertata estraneità al rapporto sostanziale ivi dedotto, non può considerarsi soggetto passivo dell'obbligazione tributaria derivante dalla registrazione della relativa sentenza (Cass. civ., n. 12009/2020)».

Le spese di registrazione della sentenza, la parte soccombente e il provvedimento esecutivo: L'imposta di registrazione di una sentenza, anche se può qualificarsi come una spesa rientrante nell'ambito di quelle giudiziali, è in ogni caso sottratta al potere decisionale del giudice in quanto trattasi sempre di un'obbligazione tributaria conseguente alla definizione del giudizio. Ne discende che detta imposta non necessita di un'espressa statuizione per la condanna al suo pagamento (Cass. civ. n. 25680/2018, richiamata da Cass. civ., n. 16061/2020). Stesso principio è applicabile al provvedimento esecutivo. In punto, si fa rilevare che «il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, ove pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al debitore esecutato oltre che dei crediti posti in esecuzione, delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime, delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso. 

Ciò sta a significare che le spese di registrazione possono essere pretese dal creditore in sede di escussione del terzo nei limiti della capienza del credito assegnato» (Cass. Civ., nn. 4243/2020, 3720/2020, richiamate da Cass. civ., n. 16061/2020).

Spese di registrazione della sentenza, azione di regresso e procuratore distrattario: Il pagamento dell'imposta di registrazione di una sentenza – come innanzi accennato – spetta nei confronti di tutte le parti interessate dagli effetti della decisione. Pertanto, sussistendo tra questi soggetti un'obbligazione solidale, il pagamento da parte di uno di essi dà diritto a quest'ultimo di rivalersi nei confronti degli altri civilmente tenuti al pagamento (Cass. civ., nn. 29158/2018; 1925/2008, richiamate da Cass. civ., n. 16061/2020). In buona sostanza la parte che ha pagato l'imposta di registro in questione potrà ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso (Cass. civi. nn. 29821/2019; 14192/2011; 16212/2008, richiamate da Cass. civ., n. 16061/2020). L'azione di regresso spetta anche al procuratore distrattario che effettua il pagamento dell'imposta di registrazione in esame, liberando tutte le parti del giudizio dalla loro obbligazione nei confronti del fisco. E ciò in considerazione del fatto che il procuratore distrattario, in tali casi, viene a surrogarsi, ex art. 1203 c.c., comma 1, n. 3, nei diritti della parte che è tenuta con altre e per altre al pagamento dell'imposta di registrazione e che ha interesse a soddisfare il debito (Cass. civ. Sez, Unite n. 9946/2009, richiamata da Cass. civ., n. 16061/2020). 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Responsabilità medica: per il risarcimento dei dan...
La riscossione dei ruoli sospesa fino al 15 ottobr...

Cerca nel sito