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La pensione di anzianità in Cassa Forense e il rischio truffa aggravata (in danno di C.F., ndr)

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I requisiti minimi per il pensionamento di anzianità sono gradualmente aumentati dal 58 a 62 anni di età e da 35 a 40 di effettiva iscrizione e contribuzione.

La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dagli albi forensi (albo ordinario e albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori).
A norma dell'art. 3, legge n. 576/80, la corresponsione della pensione di anzianità è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo di avvocato. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità, di cui sopra, la pensione viene sospesa con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.
Sulla questione dell'incompatibilità con l'iscrizione a qualsiasi albo di avvocato è ripetutamente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione affermando che la cancellazione dagli albi concorre a integrare, con la prevista anzianità d'iscrizione e contribuzione, la fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità (Cass. n. 1311/1998, 11935/2004, 8347/2003, 6571/2001). 

Più recentemente, con articolata motivazione, è intervenuta la Cassazione n. 29780/2017 e, da ultimo, con ordinanza 2225/2019.

Il problema si pone se l'avvocato, dopo essersi cancellato e aver conseguito la pensione di anzianità, dopo un certo lasso di tempo, si riscrive e l'incompatibilità non viene declinata né dal COA di riferimento né da Cassa Forense.
Il disposto normativo sopra ricordato è chiarissimo nel senso che di fronte alla nuova iscrizione Cassa Forense deve sospendere il trattamento di pensione di anzianità con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità per poi procedere alla ripetizione dell'indebito.
L'ipotesi può anche essere sussunta nell'archetipo della truffa aggravata all'ente di previdenza.

​​​Forse è il caso di non scherzare! È stato infatti già risolto il problema della conversione del titolo della pensione di anzianità in pensione di vecchiaia.
Oggi è possibile la trasformazione della pensione d'invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri, anagrafico e contributivo non potendo però essere utilizzato, al fine di incrementare l'anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione d'invalidità (Corte di Cassazione n. 844/2018), ma non è possibile la conversione da pensione di anzianità in pensione di vecchiaia.

Sul tema si è pronunciata la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 362/97che ha escluso che l'avvocato ammesso a pensione di anzianità possa conseguire, a seguito di reiscrizione all'albo professionale, il trattamento di pensione di vecchiaia, in quanto, avendo iniziato a beneficiare della pensione di anzianità, eventualmente per vari anni, ha modificato – transitando da una posizione debitoria ad una posizione creditoria - il rapporto assicurativo, compromettendo l'integrità della provvista contributiva alla quale dovrebbe ricondursi una nuova pensione di vecchiaia (nello stesso senso, Corte Cost. n. 73/92; Corte Cost. n. 194/1991; recentemente, Trib. Napoli, n. 5142/2016 in vertenza avente come parte la Cassa).

* pubblicato in Diritto e Giustizia, su gentile concessione dell'Autore

 

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