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Omicidio preterintenzionale e morte del tossicodipendente

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Qualunque evento è normalmente riconducibile a un fatto che l'ha cagionato. Questo legame derivativo caratterizza gli eventi scaturiti dalle condotte umane, i quali, per essere riconducibili ad un soggetto determinato, impongono la presenza di un nesso eziologico di carattere materiale, che trovi riscontro in una legge scientifica di regolarità causale.

Se tale presupposto è necessario in termini naturalistici, non è altrettanto sufficiente da punto di vista penale, secondo cui l'imputazione di un evento criminoso necessita di essere sorretta anche dall'elemento psicologico, comunemente definito elemento soggettivo.

La causalità, che viene dunque ad intendersi come psicologica, ha trovato affermazione attraverso il broccardo nullum crimen sine culpa, che consacra il principio secondo cui nessuno può essere accusato di un crimine che non abbia commesso con colpa, rectius colpevolezza, ovvero per il sol fatto del nesso causale. Esso costituisce l'essenza dell'art.27 Cost, ove sono sanciti: il principio della responsabilità penale personale

Il delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, trova disciplina nell'art.42 comma 2 c.p., quale forma eccezionale, insieme alla colpa, con cui il legislatore può espressamente imputare le fattispecie delittuose. Il codice positivizza solo due forme di reato preterintenzionale: l'omicidio preterintenzionale ex art.584 c.p. e l'aborto preterintenzionale, oggetto tra l'altro di recente riforma con l'introduzione dell'art.593 ter c.p..

Assumendo l'art.584 c.p. come paradigma dell'indagine sull'elemento soggettivo, è possibile evidenziare come l'omicidio preterintenzionale, al pari dei delitti aggravati dall'evento e dall'art.586 c.p., si componga di una struttura bifasica costituita da un evento meno grave, voluto dall'agente, e un evento più grave non voluto.

È pacifico che l'evento meno grave, identificato dal legislatore nelle fattispecie tipiche di percosse e lesioni di cui agli artt.581-582 c.p., debba essere sorretto dall'elemento del dolo quantomeno intenzionale.

Dalla lettura dell'art.584 c.p., di certo, si può avallare con facilità la tesi della responsabilità oggettiva dell'evento più grave per una serie di ragioni. è però indubbio che siffatta soluzione confligga con il principio di colpevolezza, anche qualora la si voglia concepire sotto altre vesti, che all'apparenza evocano l'imputazione dell'evento maggiore a titolo di colpa ma velando una responsabilità oggettiva.

Si sono sviluppate delle tesi che, per l'appunto, qualificano l'elemento soggettivo preterintenzionale come una forma di dolo misto a colpa specifica e presunta, secondo cui l'evento morte è sorretto da una colpa in re ipsa, dovuta per il sol fatto di aver violato una norma penale, nel caso di specie il reato di lesioni o percosse. Si ritiene infatti che il dolo del reato base si propaghi all'evento maggiore, o più precisamente attragga l'evento più grave, che deve ritenersi una conseguenza verosimile dell'evento minore, non necessitando un'indagine ad hoc sulla natura soggettiva dell'evento morte.

l delitto base delimita un pericolo astratto verso un bene giuridico, che sarebbe leso dall'evento più grave e che, allo stesso tempo, è omogeneo rispetto all'evento meno grave; l'omogeneità dei beni protetti, rappresenta invero, l'elemento caratterizzante la fattispecie di cui all'art.584 c.p. in ciò differenziandosi, come vedremo dall'art.586 c.p. e dai delitti aggravati dall'evento.Un ultimo aspetto attiene invece alla qualificazione in termini di omicidio preterintenzionale, ovvero morte come conseguenza di altro delitto, della morte del tossicodipendente a causa di una dose letale.

In questa circostanza si rende necessario distinguere due differenti condotte dello spacciatore; la prima vede il caso in cui lo spacciatore si sia solo limitato a cedere la dose letale, integrando così il reato di cui all'art.73 DPR n.309/90 e quindi un'ipotesi di morte come conseguenza di altro delitto, ove l'evento morte è assistito dall'elemento della colpa in concreto, a nulla rilevando tra l'altro le cessioni successive non interruttive del nesso causale. Altro invece è parlare della condotta con cui lo spacciatore inserisce nel braccio della vittima l'ago della siringa contenente la dose letale. In questo caso deve ritenersi integrato il reato base di lesioni dolose il cui evento morte, al pari del c.d. gioco sessuale finalizzato a provocare dolore al partner, integra perfettamente gli estremi dell'omicidio preterintenzionale, tanto in fatto di dolo del reato base, quanto in fatto di colpa concreta dell'evento più grave.

 

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