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Vittima di pestaggio, SC: “ Della morte non risponde anche il medico che ha prestato cure inadeguate”

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Con la sentenza n. 14365 dello scorso 12 aprile, la V sezione penale della Corte di Cassazione, analizzando il ricorso di un uomo condannato, a titolo di omicidio preterintenzionale, per il decesso di un ragazzo che aveva violentemente picchiato, ha rigettato il ricorso, escludendo che il ritardato ed inadeguato intervento dei sanitari avesse interrotto il nesso causale con la condotta dell'imputato.

Si è quindi specificato che "in tema di omicidio preterintenzionale, le eventuali negligenze dei sanitari nelle successive terapie mediche non elidono il nesso di causalità tra la condotta di percosse o di lesioni personali posta in essere dall'agente e l'evento morte, non costituendo un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale".

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato di omicidio preterintenzionale per il decesso di un ragazzo intervenuto a seguito delle lesioni che quest'ultimo aveva riportato nel violento pestaggio subito per mano dell'imputato.

A seguito degli accertamenti medico-legali del P.M. e di parte era emerso che, all'arrivo presso il pronto soccorso, la vittima presentava lesioni gravissime, consistenti in plurime fratture craniche ed in una "emorragia acuta iperdensa intraparenchimale"; i sanitari non eseguivano tempestivamente l'intervento chirurgico necessario per ridurre la pressione intracranica determinatasi per effetto dell'emorragia cerebrale in atto, sicché il ragazzo decedeva.

Il G.U.P del Tribunale di Roma riconosceva l'imputato responsabile del delitto di omicidio preterintenzionale; la Corte di assise di appello di Roma confermava la pronuncia di condanna. 

L'imputato proponeva ricorso per Cassazione, denunciando violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 40 c.p.: secondo la difesa del ricorrente, il colpevole ritardo dei sanitari nel sottoporre la vittima all'intervento chirurgico, doveva considerarsi una causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'azione lesiva stessa e la morte, in quanto costituiva un fatto imprevedibile e, di per sé solo, idoneo a determinarla.

La Cassazione non condivide le censure formulate.

In punto di diritto, gli Ermellini evidenziano come nell'omicidio preterintenzionale il legislatore ha voluto presidiare con una sanzione specifica e particolarmente severa quelle fattispecie che si caratterizzino per la commissione di atti di diretta aggressione all'integrità fisica del soggetto passivo: l'imputazione penale si fonda sul presupposto che l'autore del reato – commettendo una condotta che, per intrinseca natura, esprime più di ogni altra il pericolo che vengano innescati processi causali in grado di degenerare nella morte di colui che le subisce – ben può rappresentarsi tale esito lesivo nel momento in cui decide volontariamente di porre in essere la condotta.

In tale contesto possono innestarsi delle cause sopravvenute da sole sufficienti a cagionare l'evento, tali da determinare, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p. l'interruzione del nesso causale; in particolare, in materia di omicidio preterintenzionale, tali cause si identificano in precisi fattori produttivi di un'autonoma serie causale non correlata alla sequenza partita con il fatto delittuoso, connotati da eccezionalità e imprevedibilità; diversamente, non possono essere considerate tali quelle condotte che – non essendo del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente – abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato. 

Ne deriva che, ai sensi dell'art. 584 c.p., l'evento morte è posto a carico del soggetto agente quando costituisca il prodotto della situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona; viceversa, se la morte della vittima è del tutto estranea all'area di rischio attivato con la condotta iniziale, essendo effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di percosse o lesioni dolose, il soggetto agente può restare indenne da responsabilità, per difetto del nesso causale tra l'azione e l'evento.

Con specifico riferimento al caso di omicidio preterintenzionale in cui vi sia l'interazione di negligenze dei sanitari nelle successive terapie mediche, si è specificato che le stesse non elidono il nesso di causalità tra la condotta di percosse o di lesioni personali posta in essere dall'agente e l'evento morte, non costituendo un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale.

Nel caso di specie era stato accertato come la, provata, responsabilità dei sanitari si inseriva in un quadro clinico contrassegnato da una situazione che, sin dal primo momento del ricovero, a seguito delle lesioni subite per effetto del violento pestaggio, si presentava alquanto critica; pertanto correttamente è stato escluso che l'errore medico integrasse un fatto imprevedibile ed atipico. Il trattamento sanitario, infatti, non riportava alcun profilo di abnormità e, effettuato il giudizio controfattuale ed eliminata la condotta negligente o imperita dei medici, l'evento letale si sarebbe ugualmente determinato.

La Corte rigetta, quindi, il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. 

 

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